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Ordinanza 182/1985 ECLI:IT:COST:1985:182 Generato dall'IA

Ordinanza 182/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 182/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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autonoma Valle d'Aosta ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del d.l.

Regesto Legislator

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art. 77 Cost; Ordinanza 182/1985 · Corte costituzionale: autonoma Valle d'Aosta ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del d.l.

Parole chiave

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Stato regionale finanze regionali autonomia amministrativa Stato unitario autonomia finanziaria bilancio di ente autonomo

Disposizioni normative citate

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art. 77 Cost
comma terzo dell'art. 77 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legge 24

marzo 1984, n. 37 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti

ed organismi pubblici), promosso con ricorso del Presidente della

Regione Valle d'Aosta notificato il 20 aprile 1984, depositato in

cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi

1984.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 aprile 1984, la Regione

autonoma Valle d'Aosta ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del d.l.

24 marzo 1984, n. 37 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per

enti ed organismi pubblici), per asserito contrasto con gli artt. 2,

12, 14 e 50 dello Statuto speciale di autonomia (l. cost. 26 febbraio

1948, n. 4), 115, 116, 119 e 136 della Costituzione;

che, nel relativo giudizio, si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, deducendo l'infondatezza dell'impugnativa.

Considerato che, per altro, le questioni sollevate sono

manifestamente inammissibili in quanto il decreto impugnato è nel

frattempo decaduto per mancata conversione nel termine prescritto dal

comma terzo dell'art. 77 Cost. (cfr. sentenza 307/1983; ordd. 349,

360-363/83); né giova a mantenerlo in vita la successiva legge 29

ottobre 1984, n. 720, che ne ha parzialmente riprodotto il contenuto,

con salvezza dei rapporti in base ad esso sorti, ai sensi dell'ultima

parte del citato art. 77 (cfr. sentenze 59/1982 e 129/1985).

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale del d.l. 24 marzo 1984, n. 37 (Istituzione

del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),

sollevate, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 12,

14 e 50 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, 115, 116,

119 e 136 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere