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Ordinanza 174/1985 ECLI:IT:COST:1985:174 Generato dall'IA

Ordinanza 174/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 174/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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Ordinanza 174/1985 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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cumulo di prestazioni d'assicurazione cumulo delle pensioni divisione della previdenza rendita intera diritti a pensione reintegrazione dei beneficiari di una rendita
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3,

terzo comma, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento

di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) e dell'art. 26,

terzo comma, n. 2, e quinto comma della legge 30 aprile 1969, n. 153,

nel testo introdotto con l'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30,

convertito con legge 6 aprile 1974, n. 114 promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 ottobre 1976 dal pretore di Locri nel

procedimento civile vertente tra Rao Maria e l'INPS iscritta al n. 257

del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 183 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 24 settembre 1980 dal pretore di Voghera nel

procedimento civile vertente tra Gardella Pasquale e l'I.N.P.S.

iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 dell'anno 1981.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con ordinanza in data 26 ottobre 1976 (n. 257 del

reg. ord. 1977) il pretore di Locri ha sollevato questione incidentale

di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, del d.l. 2

marzo 1974, n. 30, in relazione all'art. 3, commi primo e secondo,

della Costituzione, nella parte in cui viene escluso il cumulo tra la

pensione sociale e le rendite o le prestazioni economiche previdenziali

ed assistenziali;

che con ordinanza in data 24 settembre 1980 (n. 153 del reg. ord.

1981) il pretore di Voghera ha pure sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 26, comma terzo, n. 2 e comma

quinto, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo introdotto in

forza dell'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge con

la legge 6 aprile 1974, n. 114, in relazione all'art. 3, comma primo,

della Costituzione, nella parte in cui le dette norme escludono dal

diritto a percepire la pensione sociale coloro che sono titolari di

pensione di guerra e stabiliscono che qualora questa sia inferiore alla

pensione sociale si ha diritto di percepire soltanto la differenza tra

l'una e l'altra;

che nel primo giudizio si è avuto intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha chiesto che la proposta questione, in considerazione

della peculiare natura della pensione sociale, fosse dichiarata

infondata; e che in quello promosso dal pretore di Voghera si è

costituito l'INPS, che ha sottolineato come identica questione fosse

stata dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza

n. 157 del 1980.

Considerato che i relativi giudizi, attinenti alla stessa normativa

e relativi ad identica prospettazione di incostituzionalità, possono

essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

che questa Corte, con la surricordata sentenza n. 157 del 1980, ha

dichiarato non fondata analoga questione di legittimità costituzionale

concernente il divieto di cumulo tra pensione sociale e pensione di

guerra;

che, con riferimento all'ordinanza del pretore di Locri, che

attiene al divieto di cumulo tra una rendita INAIL e la pensione

sociale, dalla stessa sentenza emerge chiaramente che la ratio della

decisione, imperniata sulla peculiare species della pensione sociale,

che ha natura assistenziale ed è a carico dello Stato, è estensibile

anche all'ipotesi di godimento di rendite o prestazioni economiche

previdenziali ed assistenziali;

che nelle ordinanze di rimessione non sono contenuti profili nuovi

o diversi, tali da indurre la Corte a modificare la precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma terzo, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 e

dell'art. 26, comma terzo, n. 2 e comma quinto della legge 30 aprile

1969, n. 153, nel testo introdotto in forza dell'art. 3 del d.l. 2

marzo 1974, n. 30, convertito in legge con la legge 6 aprile 1974, n.

114, sollevate, in riferimento all'art. 3, commi primo e secondo, della

Costituzione, dai pretori di Locri e di Voghera con le ordinanze di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere