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Sentenza 169/1985 ECLI:IT:COST:1985:169 Generato dall'IA

Sentenza 169/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 169/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ragione dell'eccessiva afflittività della norma incriminatrice e della

Regesto Legislator

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art. 27 Cost, art. 389 cod. pen, art. 3 Cost, art. 133 cod. pen; Sentenza 169/1985 · Corte costituzionale: ragione dell'eccessiva afflittività della norma incriminatrice e della

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie penalità di mora pena accessoria sanzione penale assegno bancario sanzione disciplinare del notaio

Disposizioni normative citate

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art. 27 Cost
contraddetto il terzo comma dell'art. 27 Cost., per cui "alla pena è
art. 389 cod. pen
di qualunque pena accessoria dall'art. 389 cod. pen., basta a far
art. 3 Cost
comma dell'art. 3 Cost. Ma la stessa conclusione vale, date le
art. 133 cod. pen
conto dei criteri previsti in via generale dall'art. 133 cod. pen.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo

comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno

bancario e sull'assegno circolare), inserito dall'art. 139 della legge

24 novembre 1981, n. 689, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile

1984 dal pretore di Città di Castello nei procedimenti penali riuniti

a carico di Branchesi Silvano, iscritta al n. 834 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 301 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

:

1. - Con ordinanza emessa il 6 aprile 1984, nel corso di un

procedimento penale per emissione di assegni a vuoto, il Pretore di

Città di Castello ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo

comma, della Costituzione; e ciò nella parte in cui si prevede, "nei

casi più gravi", che la condanna importi "il divieto di emettere

assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".

Secondo il giudice a quo, i vizi denunciati sussisterebbero "in

ragione dell'eccessiva afflittività della norma incriminatrice e della

sua irrazionalità che supera ogni e qualsiasi limite della

discrezionalità legislativa". Più specificamente, sarebbe violato il

principio generale d'eguaglianza, dal momento che la misura

interdittiva in esame verrebbe "ad incidere notevolmente sulla libertà

del cittadino di fare ricorso ad uno dei più frequenti mezzi di

pagamento (emissione di assegni bancari)"; che per l'inosservanza della

misura medesima risulterebbe prevista "una pena di gran lunga superiore

a quella prefigurata per il reato principale"; e che non sarebbero

state comminate analoghe pene accessorie quanto a "fattispecie

criminose che esprimono un più accentuato disvalore giuridico" (quali

i delitti di truffa, appropriazione indebita, insolvenza fraudolenta,

associazione di tipo mafioso ... ). Del pari, la norma incriminatrice

sarebbe viziata - malgrado le contrarie affermazioni di questa Corte -

"per l'indeterminatezza della fattispecie e, quindi, per la violazione

del principio della legalità della pena". Ed ancora ne risulterebbe

contraddetto il terzo comma dell'art. 27 Cost., per cui "alla pena è

stata assegnata una funzione essenziale e rieducativa che ovviamente

non può ritenersi sussistente quando, come nella fattispecie,

l'afflittività superi ogni limite di razionalità e di umanità".

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, per contestare la fondatezza della

questione.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la norma impugnata

rappresenterebbe una "risposta adeguata al tipo di illecito consumato",

presentandosi "dotata di una notevole carica dissuasiva e, per il suo

effetto di neutralizzazione, anche di notevole efficacia di prevenzione

speciale". D'altronde, le conclusioni raggiunte dalla Corte circa il

primo comma dell'art. 136 (sent. n. 131/1970; ord. n. 195/1983)

varrebbero anche ad escludere la pretesa "carenza di tassatività"

della norma impugnata; mentre il denunciato contrasto con il terzo

comma dell'art. 27 Cost. sarebbe smentito dal fatto che la norma

impugnata sia "adeguata alla manifestazione di pericolosità espressa

dall'imputato" ed "anche rispondente alle esigenze di prevenzione

sociale, ravvisate nella specie dal legislatore ordinario".

:

1. - La questione è infondata, sotto ognuno degli aspetti

evidenziati nell'ordinanza di rimessione.

In primo luogo, non sussiste l'asserita violazione del principio

d'eguaglianza. La pena accessoria prevista dall'art. 116, secondo

comma, ultima parte, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (inserito

dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689), lungi dal superare

"ogni limite di razionalità e di umanità", si adegua in modo evidente

alle caratteristiche dei delitti configurati dai numeri 1 e 2 del primo

comma dell'articolo impugnato. In particolar modo, anzi, "il divieto di

emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni"

appare giustificato in vista dell'emissione di assegni bancari là dove

non esistano - come nel caso che ha dato origine alla presente

questione - le somme sufficienti presso la banca trattaria; e "la

mancata estensione del divieto ad altre ipotesi", quali la truffa o

l'appropriazione indebita, "non elimina l'intrinseca giustificatezza

della previsione in esame", secondo la costante giurisprudenza della

Corte (cfr., fra le altre, la sent. n. 342 del 1983). Né giova

argomentare - come fa il giudice a quo - dalla sproporzione fra la pena

prevista per l'inosservanza delle misure interdittive e la pena

comminata per il reato principale: a parte l'inattualità della

censura, la stessa circostanza che essa finisca per investire in modo

diretto una norma di generalissima portata, dettata per l'inosservanza

di qualunque pena accessoria dall'art. 389 cod. pen., basta a far

escludere che ne derivi una violazione dell'eguaglianza davanti alla

legge penale.

Va dunque respinta la denuncia sollevata in riferimento al primo

comma dell'art. 3 Cost. Ma la stessa conclusione vale, date le

motivazioni svolte sul punto dall'ordinanza di rimessione, per ciò che

riguarda il terzo comma dell'art. 27 Cost.: anche perché "l'efficacia

rieducativa della pena non dipende tanto dalla sua durata, quanto

soprattutto dal suo regime di esecuzione", come la Corte ha chiarito

sin dalle sentenze n. 22 del 1971 e n. 119 del 1975.

2. - In secondo luogo, la Corte si è già sostanzialmente

pronunciata sulla pretesa lesione del "principio di tassatività "

delle pene, in cui sarebbe incorso l'art. 116 del r.d. n. 1736 del

1933. Sia pure sindacando il primo anziché il secondo comma

dell'articolo stesso, la sentenza n. 131 del 1970 ha infatti notato che

la formula "nei casi più gravi" ricorre più volte nelle leggi penali

speciali; che la formula medesima "implica un più vincolato governo

del potere discrezionale del giudice", in quanto viene ad aggiungersi

alla garanzia di legalità rappresentata dalla fissazione dei minimi e

dei massimi delle pene in esame; e che il giudice deve comunque tener

conto dei criteri previsti in via generale dall'art. 133 cod. pen.,

circa la valutazione della "gravità del reato". Da questi assunti -

che la Corte ha ribadito con le ordinanze n. 254 del 1982 e n. 195 del

1983 - il Pretore di Città di Castello si limita a dissentire, ma

senza svolgere argomentazioni che possano indurre la Corte a modificare

la detta giurisprudenza; ed in tal senso, pertanto, l'impugnativa si

dimostra manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 116, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

(inserito dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689),

sollevata dal Pretore di Città di Castello, in riferimento all'art. 3,

primo comma, ed all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del r.d. n.

1736 cit., sollevata dal Pretore di Città di Castello, in riferimento

all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere