Ordinanza 166/1985 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAconflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 5 gennaio 1976, n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 166/1985 · Corte costituzionale: 5 gennaio 1976, n.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Sardegna, notificato il 3 agosto 1976 e depositato in Cancelleria il 4
successivo ed iscritto al n. 34 del Registro ricorsi 1976, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 5 gennaio 1976, n.
380, con il quale il Presidente della Repubblica ha disposto la nomina
del Presidente dell'Ente autonomo per il Flumendosa.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore
Livio Paladin;
udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, con atto notificato il 3 agosto 1976, la Regione
Sardegna ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione in relazione
al d.P.R. n. 380/1976, di nomina del Presidente dell'Ente Autonomo
Flumendosa, rivendicando la propria esclusiva competenza in ordine alla
nomina stessa, sulla base dell'art. 24, delle nuove norme attuative
dello Statuto di autonomia (approvate con d.P.R. 25 maggio 1975, n.
480), che ha appunto trasferito alla Regione "le funzioni
amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, esercitate dagli
organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad enti locali
operanti" (come si assume che operi quello di specie) "nelle materie di
competenza regionale" (che, in questo caso, sarebbero quelle della
agricoltura e foreste, piccole e medie bonifiche ed opere di
miglioramento agrario e fondiario; produzione e distribuzione
dell'energia elettrica e lavori pubblici di interesse regionale);
che, invece, il costituito Presidente del Consiglio dei ministri ha
contestato il fondamento del ricorso, in base all'assorbente
argomentazione che l'Ente in questione costituirebbe non già
un'amministrazione ordinaria (che possa considerarsi) trasferita alla
Regione, sibbene un "ente di intervento straordinario" che, pure
operando nelle materie trasferite, resterebbe una emanazione dello
Stato;
che, per altro, con successivo atto del 10 aprile 1985, la stessa
Regione ha dichiarato di voler rinunciare al proposto ricorso e tale
rinuncia è stata contestualmente accettata dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato che va pronunciata pertanto l'estinzione del processo
in applicazione dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per
i giudizi davanti a questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere