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Ordinanza 151/1985 ECLI:IT:COST:1985:151 Generato dall'IA

Ordinanza 151/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 151/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Pretore di Bolzano sul ricorso proposto da Pasquali Alberto c/Turri Pia

Regesto Legislator

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Ordinanza 151/1985 · Corte costituzionale: Pretore di Bolzano sul ricorso proposto da Pasquali Alberto c/Turri Pia

Parole chiave

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minoranze linguistiche utilizzazione delle lingue lingua regionale diversità culturale, religiosa e linguistica analisi linguistica di provenienza espulsione di familiari
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale nell'articolo unico,

commi primo, terzo e quinto del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 216 (Norme di

attuazione dello Statuto Trentino- Alto Adige. Modifica all'art. 18

d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752: dichiarazione di appartenenza al gruppo

linguistico) promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1981 dal

Pretore di Bolzano sul ricorso proposto da Pasquali Alberto c/Turri Pia

iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 dell'anno 1982.

Visti gli atti di costituzione di Pasquali Alberto e della

Provincia Autonoma di Bolzano, nonché l'atto di intervento della

Presidenza della Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1985 il Giudice relatore

Leopoldo Elia;

uditi gli avv.ti Sergio Dragogna e Massimo Severo Giannini per

Pasquali, nonché l'avv. Giuseppe Guarino per la Provincia Autonoma di

Bolzano.

Ritenuto che il Pretore di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento

agli artt. 3, 22 e 29 della Costituzione - dell'articolo unico, commi

primo, terzo e quinto del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 216, in quanto,

nell'obbligare i coniugi residenti nella provincia di Bolzano,

appartenenti a diversi gruppi linguistici, a rendere per i figli

minori, in sede di censimento, dichiarazione di appartenenza ad un

gruppo linguistico ed a scegliere tra quelli italiano, tedesco o

ladino, non consente di dichiararne l'"appartenenza al gruppo

mistilingue";

considerato che il successivo d.P.R. 3 aprile 1985, n. 108, con

l'art. 1, nel modificare l'art. 18 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752,

nel testo novellato dal d.P.R. 24 marzo 1981, n. 216, dà facoltà ai

genitori, in occasione del censimento generale della popolazione, di

astenersi dal rendere la dichiarazione di appartenenza dei figli

minori, qualora:

a) si dichiarino appartenenti a due diversi gruppi linguistici tra

quelli di cui all'art. 89 del Testo Unico dello Statuto del

Trentino-Alto Adige;

b) e non concordino circa la dichiarazione di appartenenza ad uno

dei due gruppi linguistici da rendere per conto dei figli stessi;

che, pertanto, anche in relazione al disposto dell'art. 2 del

d.P.R. n. 108 del 1985, è opportuno rimettere gli atti al giudice a

quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla

stregua dello jus superveniens;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere