Ordinanza 141/1985 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAspettata se i contributi per l'assicurazione obbligatoria fossero stati
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 141/1985 · Corte costituzionale: spettata se i contributi per l'assicurazione obbligatoria fossero stati
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) promosso con ordinanza
emessa il 17 dicembre 1982 dal Pretore di Torino nel procedimento
civile vertente tra Vason Delia e S.r.l. "La Caravella" Chatham Night
Club ed altra, iscritta al n. 821 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno
1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che il Pretore di Torino, con ordinanza in data 17
dicembre 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 1338
(disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti), nella parte in cui non prevede che il lavoratore, nel
giudizio promosso per ottenere dall'INPS la costituzione della rendita
vitalizia pari alla pensione o quota di pensione che gli sarebbe
spettata se i contributi per l'assicurazione obbligatoria fossero stati
regolarmente versati, possa dimostrare in giudizio con qualsiasi mezzo,
anche diverso dai richiesti documenti di data certa, la sussistenza e
la durata del rapporto di lavoro nonché la misura della retribuzione,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha instato
per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione;
considerato che identica questione di legittimità costituzionale -
sollevata, tra gli altri, anche dallo stesso giudice a quo - è stata
già dichiarata non fondata con sentenza n. 26 del 1984;
che in questa sede non vengono prospettati motivi diversi o
ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, comma 5, della legge 12 agosto 1962, n.
1338 (disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti) sollevata dal Pretore di Torino, in riferimento agli artt.
3, 24 e 38 della Costituzione, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1982
(r.o. n. 821/1984).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere