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Ordinanza 140/1985 ECLI:IT:COST:1985:140 Generato dall'IA

Ordinanza 140/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 140/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emesse il 12 febbraio 1982 ed il 12 maggio 1982, ha sollevato questioni

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 140/1985 · Corte costituzionale: emesse il 12 febbraio 1982 ed il 12 maggio 1982, ha sollevato questioni

Parole chiave

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imposta sulle bevande abuso di alcol additivi alimentari indicazioni nutrizionali agroalimentare indicazione di provenienza

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto ugualmente
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi

nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), promossi

con due ordinanze emesse il 12 febbraio 1982 e 12 maggio 1982 dal

Tribunale di Bologna nei procedimenti penali a carico di Savini Angelo

ed altri e Bini Umberto, iscritte ai nn. 251 e 252 del registro

ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 155 dell'anno 1984.

Visto l'atto di costituzione di Savini Angelo nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con due identiche ordinanze

emesse il 12 febbraio 1982 ed il 12 maggio 1982, ha sollevato questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio

1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e

nel commercio dei mosti, vini e aceti):

a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto ugualmente

sanzionando sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d. "industriale",

"sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o

vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di aggiunta di

zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità

organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe sullo

stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono fatti di

diversa gravità, violando il principio razionale di proporzionalità

della pena al fatto;

b) in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto, nel vietare

in modo assoluto, anche per la correzione di vini "naturali", l'impiego

di sostanze zuccherine, travalica i limiti dell'art. 2, comma primo,

della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo

delegato di "tener conto dell'attuale disciplina legislativa della

materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea" e ciò

all'evidente scopo di non porre i produttori italiani in condizione di

sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati comunitari in cui

è consentito lo zuccheraggio dei vini;

che nel giudizio promosso con la prima delle due ordinanze si è

costituito Angelo Savini, instando per la declaratoria

dell'illegittimità costituzionale delle norme denunciate;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite

l'Avvocatura dello Stato, ha concluso per la declaratoria di manifesta

infondatezza delle sollevate questioni;

considerato che entrambe le questioni di legittimità

costituzionale sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 188

del 1983 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 19 e 369 del 1983

e nn. 149 e 227 del 1984;

che la questione sub a) è stata dichiarata manifestamente

infondata anche con ordinanza n. 51 del 1983;

che non vengono in questa sede prospettati motivi diversi o

ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme

per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei

mosti, vini e aceti), sollevate dal Tribunale di Bologna, in

riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, con ordinanze

emesse il 12 febbraio 1982 (r.o. 251/1982) ed il 12 maggio 1982 (r.o.

n. 252/1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere