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Sentenza 137/1985 ECLI:IT:COST:1985:137 Generato dall'IA

Sentenza 137/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 137/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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allo stesso p.m. il quale, nellla propria requisitoria, aveva affermato

Regesto Legislator

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art. 60 c.p; Sentenza 137/1985 · Corte costituzionale: allo stesso p.m. il quale, nellla propria requisitoria, aveva affermato

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 60 c.p

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 60 c.p
sensi dell'art. 60 c.p.p.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 435 e 436

del cod. proc. pen. promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1977

dal Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Madia

Nicola, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1977.

Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

:

Il 18 gennaio 1977, nella fase dibattimentale di un procedimento

penale che si celebrava innanzi al Tribunale di Bolzano, il Pubblico

Ministero, preso atto che il difensore di parte civile - rivolgendosi

allo stesso p.m. il quale, nellla propria requisitoria, aveva affermato

che il discorso dello stesso difensore aveva odore corporativo - lo

aveva apostrofato con la frase "Lei ha un pessimo odorato", chiedeva al

Presidente del collegio di contestare al difensore di parte civile il

reato di cui all'art. 343, primo comma, c.p. (oltraggio a magistrato

in udienza), e di ordinarne l'arresto immediato.

Il Tribunale, decidendo sulle richieste del p.m., emetteva

ordinanza con la quale sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 435 e 436 c.p.p. in riferimento agli artt. 3

e 13 Cost., sospendendo altresì il giudizio per il reato di oltraggio

a magistrato in udienza e respingendo la richiesta di mandato di

arresto.

Ad avviso del Tribunale di Bolzano "le norme contenute negli artt.

435 e 436 c.p.p., nell'ipotesi di oltraggio a magistrato in udienza -

reato per il quale è competente, per rimessione, altro Ufficio, ai

sensi dell'art. 60 c.p.p. - impongono, a semplice richiesta del p.m.,

anche se parte lesa, l'obbligatorietà del mandato di arresto, non

consentendo al giudice alcuna valutazione immediata nel merito". E ciò

sarebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost..

In ordine alla rilevanza il Tribunale osserva, testualmente, che

"la decisione su tale questione di legittimità costituzionale è

influente sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla libertà

personale dell'imputato".

Non si sono costituite parti private né è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri.

:

La questione è inammissibile, sia per irrilevanza, sia per

contraddittorietà.

Il giudice a quo, a parte la considerazione che, disattendendo in

concreto la richiesta del pubblico ministero, si è astenuto dal

disporre l'arresto, sicché la doglianza risulta svuotata di contenuto,

ha fatto nell'ordinanza riferimento del tutto privo di motivazione ai

principi costituzionali d'eguaglianza e di libertà personale, nel

senso che non è andato oltre la semplice indicazione degli articoli,

in cui i detti principi sono contenuti. Non sembra, inoltre, che

l'affermazione, secondo cui la pronuncia di questa Corte sarebbe

"influente sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla libertà

personale dell'imputato", si addica al caso di specie, in cui

l'imputato non è stato privato della libertà personale ed il giudizio

dev'essere rimesso ad altro giudice ai sensi dell'art. 60 c.p.p..

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione, di legittimità

costituzionale degli artt. 435 e 436 cod. proc. pen. sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dal Tribunale di Bolzano con

ordinanza in data 18 gennaio 1977 (reg. ord. n. 73 del 1977).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere