Ordinanza 111/1985 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IApenale e art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 590 cod. pen, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 111/1985 · Corte costituzionale: penale e art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 590 codice
penale e art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme
sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 23
dicembre 1983 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale
a carico di Cecchin Gianfranco, iscritta al n. 246 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 211 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa con l'ordinanza in
epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 590 cod. pen. e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo
unico delle norme sulla circolazione stradale) in riferimento all'art.
3 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che nel caso di
reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale il giudice
possa procedere, e quindi giungere anche a disporre la sospensione o la
revoca della patente, soltanto a querela di parte, con disparità di
trattamento pur in presenza di identici fatti.
Considerato che l'ordinanza non chiarisce in qual modo si vorrebbe
il ripristino di una condizione di parità;
che se la questione va intesa nel senso di tendere alla
procedibilità di ufficio per tutti i reati di lesioni colpose essa è
irrilevante nel giudizio a quo, dove la procedibilità è già imposta
dalla presenza della querela, mentre d'altra parte se si vuole che i
detti reati siano tutti perseguibili a querela, essa è parimenti ed
evidentemente irrilevante nello stesso giudizio;
che dunque la questione va dichiarata manifestamente inammissibile
(cfr. anche ord. 302/84).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 590 cod. pen. e 91 del d.P.R.
15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione
stradale), sollevata dalla ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO
GIOVANNI VITALE - Cancelliere