Ordinanza 101/1985 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IA18 del d.P.R. 1 dicembre 1984. n. 795 recante "Misure amministrative e
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 101/1985 · Corte costituzionale: 18 del d.P.R. 1 dicembre 1984. n. 795 recante "Misure amministrative e
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ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8, 11 e
18 del d.P.R. 1 dicembre 1984. n. 795 recante "Misure amministrative e
finanziarie in favore dei Comuni ad alta tensione abitativa" promosso
con ricorso del Presidente della Regione Liguria, notificato il 28
dicembre 1984, depositato in cancelleria l'8 gennaio 1985 ed iscritto
al n. 1 del registro ricorsi 1985.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri:
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che la Regione Liguria, in persona del Presidente della
Giunta regionale, ha sollevato con il ricorso indicato in epigrafe
questione principale di legittimità costituzionale, in relazione agli
artt. 3, 117, 118, 119 e 81 della Costituzione, degli artt. 4, 8, 11 e
18 d.P.R. 1 dicembre 1984, n. 795 (misure amministrative e finanziarie
in favore dei comuni ad alta tensione abitativa), nella parte in cui,
prevedendo la realizzazione di programmi straordinari di edilizia
abitativa, invadono la sfera di competenza esclusiva regionale in
materia di "edilizia residenziale pubblica", determinando inoltre
arbitrarie discriminazioni tra gli sfrattati e le altre categorie
aspiranti ad una abitazione di edilizia sovvenzionata.
Considerato, tuttavia, che il ricorso, notificato il 28 dicembre
1984, è stato depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale
l'8 gennaio 1985 e quindi oltre il termine di dieci giorni stabilito
dall'ultimo comma dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4, 8, 11 e 18 d.P.R. 1 dicembre 1984, n.
795, sollevata dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere