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Ordinanza 99/1984 ECLI:IT:COST:1984:99 Generato dall'IA

Ordinanza 99/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 99/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro -

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 24 Cost; Ordinanza 99/1984 · Corte costituzionale: restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro -

Parole chiave

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attenuazione libera della pena misura di contenzione uguaglianza nell'illegalità scarcerazione procedura di rivendicazione nel pignoramento riesame della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
trattamento davanti alla legge" (art. 3 Cost.) e con la garanzia dei
art. 24 Cost
diritti di difesa (art. 24 Cost.) senza operare altra precisazione né
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 12 agosto

1982, n. 532 (Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti

restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro -

Misure alternative alla carcerazione preventiva) promosso con ordinanza

emessa il 23 settembre 1982 dal pretore di Licata nel procedimento

penale a carico di Biondi Lorenzo Aldo, iscritta al n. 839 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 94 del 1983;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, con ordinanza del 23 settembre 1982, il Pretore di

Licata ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle

"norme di cui alla legge n. 532 del 1982" (Disposizioni in materia di

riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei

provvedimenti di sequestro), "nell'ipotesi di procedimento per giudizio

direttissimo, di cui agli artt. 502 55. C.p.p.", per contrasto col

precetto costituzionale "che prevede il diritto alla parità di

trattamento davanti alla legge" (art. 3 Cost.) e con la garanzia dei

diritti di difesa (art. 24 Cost.) senza operare altra precisazione né

quanto alle norme impugnate, né quanto alla fattispecie oggetto del

giudizio a quo;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio eccependo

pregiudizialmente l'improponibilità della questione di illegittimità

costituzionale per indeterminatezza ovvero la sua inammissibilità per

irrilevanza, per essere stata la questione stessa sollevata dopo il

provvedimento di scarcerazione sulla cui emanazione la sua soluzione

avrebbe dovuto influire;

che, in realtà, è stato eluso il precetto di cui all'art. 23

della legge n. 87 del 1953, perché le indicazioni contenute

nell'ordinanza, oltre a non consentire l'esatta individuazione

dell'oggetto della questione di legittimità costituzionale,. non

consentono il controllo sulla valutazione, da parte del giudice a quo,

della rilevanza già in astratto della questione stessa;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale va

dichiarata manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale sollevata dal Pretore di Licata con l'ordinanza 23

settembre 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.