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Ordinanza 98/1984 ECLI:IT:COST:1984:98 Generato dall'IA

Ordinanza 98/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 98/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 98/1984 · Corte costituzionale: adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia

Parole chiave

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ordinanza comunale imposte comunali imposta immobiliare inaedificatio legge sulle abitazioni secondarie non attribuzione a una zona

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
l'art. 3 Cost., rimanendo quindi impregiudicata rispetto alle altre
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili) e successive modificazioni e

art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al

regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale,

adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia

fiscale e societaria), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1981

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino sul ricorso

dell'INA, iscritta al n. 820 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 1983;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, con ordinanza del 4 giugno 1981, la Commissione

tributaria di secondo grado di Torino ha sollevato questione di

legittimità degli artt. 6 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,

concernente la " Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di

valore degli immobili", e successive modificazioni, e dell'art. 8 della

legge 16 dicembre 1977, n. 904, modificativo del detto art. 14 della

legge n. 643 del 1972, per contrasto con gli artt. 3, 42 e 53 Cost.;

che l'ordinanza di rimessione, quanto alla controversia oggetto del

giudizio a quo, si limita a esporre in fatto che trattavasi nella

specie di INVIM decennale con riferimento a un immobile sito in Torino,

Via dei Mille n. 7, e che analoga eccezione di illegittimità

costituzionale era stata sollevata dall'INA (Istituto nazionale delle

assicurazioni) nel giudizio di primo grado;

che l'ordinanza stessa, quanto all'oggetto della questione di

legittimità costituzionale, si limita a indicare, a fronte delle norme

parametro 3, 42 e 53 Cost., le disposizioni fonte delle norme

impugnate, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione

dell'incremento di valore al quale si riferisce l'imposizione

tributaria, e a soggiungere che una di esse, l'art. 14 della legge n.

643 del 1972, è stata dichiarata illegittima con sentenza di questa

Corte 7 novembre 1979, n. 126 nella parte in cui è in contrasto con

l'art. 3 Cost., rimanendo quindi impregiudicata rispetto alle altre

norme parametro, ed è stata abrogata con decreto legge 12 novembre

1979, n. 571, rimanendo quindi operante per i rapporti sorti medio

tempore;

che in tal modo non è stato soddisfatto il precetto dell'art. 23

della legge n. 87 del 1953, perché le suddette indicazioni, oltre a

non consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della questione di

legittimità costituzionale - come e perché le norme impugnate siano

in contrasto con gli artt. 42 e 53 e, residualmente, con l'art. 3 Cost.

- non consentono il controllo sulla valutazione, da parte del giudice a

quo, della rilevanza della questione stessa;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale suindicata

va dichiarata manifestamente inammissibile

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale sollevata con ordinanza del 4 giugno 1981 dalla

Commissione tributaria di secondo Prado di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.