Ordinanza 98/1984 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAadeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 Cost; Ordinanza 98/1984 · Corte costituzionale: adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili) e successive modificazioni e
art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al
regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale,
adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia
fiscale e societaria), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1981
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino sul ricorso
dell'INA, iscritta al n. 820 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 1983;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che, con ordinanza del 4 giugno 1981, la Commissione
tributaria di secondo grado di Torino ha sollevato questione di
legittimità degli artt. 6 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,
concernente la " Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili", e successive modificazioni, e dell'art. 8 della
legge 16 dicembre 1977, n. 904, modificativo del detto art. 14 della
legge n. 643 del 1972, per contrasto con gli artt. 3, 42 e 53 Cost.;
che l'ordinanza di rimessione, quanto alla controversia oggetto del
giudizio a quo, si limita a esporre in fatto che trattavasi nella
specie di INVIM decennale con riferimento a un immobile sito in Torino,
Via dei Mille n. 7, e che analoga eccezione di illegittimità
costituzionale era stata sollevata dall'INA (Istituto nazionale delle
assicurazioni) nel giudizio di primo grado;
che l'ordinanza stessa, quanto all'oggetto della questione di
legittimità costituzionale, si limita a indicare, a fronte delle norme
parametro 3, 42 e 53 Cost., le disposizioni fonte delle norme
impugnate, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione
dell'incremento di valore al quale si riferisce l'imposizione
tributaria, e a soggiungere che una di esse, l'art. 14 della legge n.
643 del 1972, è stata dichiarata illegittima con sentenza di questa
Corte 7 novembre 1979, n. 126 nella parte in cui è in contrasto con
l'art. 3 Cost., rimanendo quindi impregiudicata rispetto alle altre
norme parametro, ed è stata abrogata con decreto legge 12 novembre
1979, n. 571, rimanendo quindi operante per i rapporti sorti medio
tempore;
che in tal modo non è stato soddisfatto il precetto dell'art. 23
della legge n. 87 del 1953, perché le suddette indicazioni, oltre a
non consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della questione di
legittimità costituzionale - come e perché le norme impugnate siano
in contrasto con gli artt. 42 e 53 e, residualmente, con l'art. 3 Cost.
- non consentono il controllo sulla valutazione, da parte del giudice a
quo, della rilevanza della questione stessa;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale suindicata
va dichiarata manifestamente inammissibile
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata con ordinanza del 4 giugno 1981 dalla
Commissione tributaria di secondo Prado di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.