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Ordinanza 96/1984 ECLI:IT:COST:1984:96 Generato dall'IA

Ordinanza 96/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 96/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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fisiche (i/a)), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1981 dalla

Regesto Legislator

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Ordinanza 96/1984 · Corte costituzionale: fisiche (i/a)), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1981 dalla

Parole chiave

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tassazione secondo il potere d'apprezzamento prestazione all'indipendente imposta sugli utili assoggettamento all'imposta reddito da attività lucrativa dipendente dovere di collaborazione del contribuente
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.P.R.

29 settembre 1973. n. 597. in riferimento all'art. 51 stesso D.P.R.

(Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche (i/a)), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1981 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia sul ricorso

proposto da Marconi Pietro, iscritta al n. 144 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198

dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 novembre 1981, la Commissione

tributaria di primo grado di Reggio Emilia - nel corso di un

procedimento introdotto per chiedere che "il reddito di partecipazione

ad un'impresa familiare" fosse qualificato "lavoro autonomo e quindi

non assoggettabile all'ILOR (Imposta locale sui redditi)" - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli

artt. 3 e 52 (rectius 53) della Costituzione, dell'art. 5 D.P.R. 29

settembre 1973, n. 597, nella parte in cui assoggetta all'IRPEF

(Imposta sul reddito delle persone fisiche) il reddito delle imprese

familiari imputandolo a ciascun collaboratore familiare; per il dubbio

che ciò determini un'ingiustificata discriminazione tra contribuenti,

assoggettando all'ILOR i redditi da impresa familiare e mandando invece

esenti quelli da lavoro autonomo, a seguito della sentenza di questa

Corte n. 42 del 25 marzo 1980.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione difetta ogni

motivazione sulla rilevanza nel giudizio de quo della questione

sollevata, né sono indicate con chiarezza le premesse di fatto che

formano oggetto del giudizio stesso, nel quale comunque - alla luce

degli elementi addotti - l'eccezione di incostituzionalità appare del

tutto irrilevante;

che, pertanto, è stato eluso il precetto dell'art. 23 della legge

11 marzo 1953, n. 87, che obbliga il giudice a quo ad esporre nel

provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v. da

ultimo, ordinanze nn. 257, 258, 259, 281, 298, 299/1983 e 6, 7, 17,

22/1984).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 D.P.R. 29 settembre 1973, n.

597, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in carriera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.