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Ordinanza 93/1984 ECLI:IT:COST:1984:93 Generato dall'IA

Ordinanza 93/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 93/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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13 luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 93/1984 · Corte costituzionale: 13 luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni

Parole chiave

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indennità per testimone indennizzo pecuniario indennità di patrocinio indennità per menomazione dell'integrità risarcimento alle vittime di reati risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
l'impegno richiesto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

13 luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni

chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici,

periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta

dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale) promosso

con ordinanza emessa il 13 luglio 1977 dal Pretore di Bologna sulla

richiesta di liquidazione proposta da Ratta Andrea, iscritta al n. 518

del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18 dell'anno 1978;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge 13 luglio 1965, n. 836, nella parte in cui prevede per i

testimoni un'indennità troppo esigua e non differenziata secondo

l'impegno richiesto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la questione è stata sollevata in sede di

liquidazione dell'indennità al testimone e non nel corso del giudizio,

come invece richiede l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n.

836, sollevata dalla ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.