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Ordinanza 9/1984 ECLI:IT:COST:1984:9 Generato dall'IA

Ordinanza 9/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 9/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

il 23 ottobre 1981 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti

Regesto Legislator

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art. 81 Cost; Ordinanza 9/1984 · Corte costituzionale: il 23 ottobre 1981 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti

Parole chiave

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incasso dei contributi di mantenimento finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione copertura dell'assicurazione invalidità sostegno finanziario indigenza finanziaria beneficiario di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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art. 81 Cost
1 e 2 cit., per pretesa violazione dell'art. 81
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 24 maggio

1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti

pubblici ex combattenti ed assimilati), promosso con ordinanza emessa

il 23 ottobre 1981 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti

tra Chiapparelli Virgilio ed altri e A.CO.TRA.L. e I.N.P.S., iscritta

al n. 5 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 109 del 21 aprile 1982.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. e l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 23 ottobre

1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge

24 maggio 1970, n. 336 ("Norme a favore dei dipendenti civili dello

Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), "nella parte in

cui prevede oneri finanziari a favore del personale di cui all'art. 4

della legge stessa senza indicare i mezzi per farvi fronte", ed in

particolare degli artt. 1 e 2 cit., per pretesa violazione dell'art. 81

Cost.; e che nel presente giudizio si è costituito l'INPS, chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Considerato che l'art. 30 bis del decreto - legge 28 febbraio 1983,

n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza

locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26

aprile 1983, n. 131, ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della

legge n. 824 del 1971: "All'onere finanziario derivante

dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale

indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire

300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore

di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del

proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del

bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle

specifiche attività svolte dai medesimi"; e che, di conseguenza, va

disposta la restituzione degli atti al giudice a quo affinché rivaluti

la rilevanza della proposta questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.