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Ordinanza 86/1984 ECLI:IT:COST:1984:86 Generato dall'IA

Ordinanza 86/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 86/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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montani) e art. 7 legge 27 febbraio 1978, n. 41, promosso con ordinanza

Regesto Legislator

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Ordinanza 86/1984 · Corte costituzionale: montani) e art. 7 legge 27 febbraio 1978, n. 41, promosso con ordinanza

Parole chiave

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regime comune forfettario per i produttori agricoli assegno per l'azienda pagamenti diretti all'agricoltura generalità e uniformità dell'imposizione diritto agrario fitto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, II parte,

legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori

montani) e art. 7 legge 27 febbraio 1978, n. 41, promosso con ordinanza

emessa il 1 ottobre 1982 dal Pretore di Foggia nel procedimento civile

Centola Francesco ed altro c/Servizio unico per i contributi agricoli

unificati, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Rilevato che il Pretore di Foggia, con ordinanza del 1 ottobre

1982, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 8

legge 25 luglio 1952, n. 991 e 7 legge 27 febbraio 1978 n. 41, relativi

ai contributi agricoli unificati, in riferimento agli artt. 3 e 44

Cost.;

considerato che l'ordinanza di rinvio non contiene né gli elementi

idonei a individuare la fattispecie concreta, né la motivazione sulla

rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella

causa di merito;

ritenuto, pertanto, che non è stata osservata la prescrizione

dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, che impone al giudice a quo di

esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;

che di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze nn. 140, 257, 259

e 344 del 1983, 37 del 1984), la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla

rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 8 legge 25 luglio 1952 n. 991 e

7 legge 27 febbraio 1978 n. 41, sollevata in riferimento agli artt. 3 e

44 Cost. dal Pretore di Foggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.