Ordinanza 85/1984 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAvertente tra Maniscalco Goffredo e Consiglio Nazionale dei Ragionieri e
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 85/1984 · Corte costituzionale: vertente tra Maniscalco Goffredo e Consiglio Nazionale dei Ragionieri e
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, nn. 4 e
5, del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione
di ragioniere e di perito commerciale), promosso con ordinanza emessa
il 22 ottobre 1982 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile
vertente tra Maniscalco Goffredo e Consiglio Nazionale dei Ragionieri e
Periti Commerciali ed altro, iscritta al n. 92 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184
dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione del Consiglio Nazionale dei
Ragionieri e Periti Commerciali e del Collegio dei Ragionieri e Periti
Commerciali del Lazio;
udito in camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma nn. 4 e 5, del
D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sul presupposto che la detta normativa
consenta, quanto agli abilitati all'insegnamento della ragioneria negli
istituti tecnici commerciali, la diretta iscrizione all'albo dei
ragionieri e periti commerciali, esonerandoli dall'obbligo del
superamento del previo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
professionale, in contrasto con il precetto dell'art. 33, quinto comma,
della Costituzione;
e che nel giudizio si sono costituiti il Consiglio nazionale dei
ragionieri e periti commerciali e il Collegio dei ragionieri e periti
commerciali del Lazio, contestando l'interpretazione delle disposizioni
denunciate e, quindi, la fondatezza della relativa questione.
Considerato che, con recente sentenza n. 207 del 1983, questa
Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione di legittimità
dell'art. 31, nn. 4 e 5, del D.P.R. n. 1068 del 1953, ne ha ritenuto
l'inammissibilità in quanto la disposizione impugnata "non ha alcun
contenuto normativo, suscettibile di trovare applicazione nel senso
censurato"; e che non sussistono, né sono stati addotti motivi per
discostarsi da tale conclusione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e.9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, nn. 4 e 5, del
D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 ("Ordinamento della professione di
ragioniere e perito commerciale"), in riferimento all'art. 33, comma
quinto, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Roma, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.