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Sentenza 77/1984 ECLI:IT:COST:1984:77 Generato dall'IA

Sentenza 77/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 77/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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450, promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1978 dalla Sezione di

Regesto Legislator

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art. 27 Cost, art. 34 Cost, art. 3 Cost, art. 34 della Costituzione, art. 27 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Sentenza 77/1984 · Corte costituzionale: 450, promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1978 dalla Sezione di

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti uscita illegale dal paese espulsione nonostante gravi patologie libertà di studio e di insegnamento asilo di cittadino srilankese

Disposizioni normative citate

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art. 27 Cost
La norma impugnata violerebbe inoltre l'art. 27 Cost.
art. 34 Cost
rieducazione del condannato, nonché l'art. 34 Cost.
art. 3 Cost
Inammissibile sarebbe la questione relativa all'art. 3 Cost., in
art. 34 della Costituzione
dall'art. 34 della Costituzione.
art. 27 della Costituzione
relativa all'art. 27 della Costituzione, in quanto la possibilità di
art. 3 della Costituzione
Infine, nessuna violazione dell'art. 3 della Costituzione si
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma

secondo, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà) modificato dall'art. 1 della legge 20 luglio 1977, n.

450, promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1978 dalla Sezione di

Sorveglianza della Corte d'appello di Napoli sull'istanza di Raimondi

Luigi, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella pubblica udienza del 7 giugno 1983 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

:

1. - Con ordinanza del 28 dicembre 1978 la Sezione di sorveglianza

per il distretto della Corte d'Appello di Napoli ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 27, comma

terzo, collegato agli artt. 2, 3 capoverso, e 34, comma terzo, della

Costituzione, dell'art. 30, secondo comma, della legge 26 luglio 1975,

n. 354 (modificato dall'art. 1 della legge 20 luglio 1977, n. 450),

nella parte in cui prevede la concessione ai detenuti del permesso di

allontanarsi dal luogo di detenzione solo per "eventi familiari di

particolare gravità".

Tale disposizione - secondo il giudice a quo, cui il permesso era

stato richiesto dal detenuto Luigi Raimondi, ristretto per espiazione

di pena nella casa circondariale di Avellino, per poter sostenere gli

esami universitari - determinerebbe irrazionali disparità di

trattamento dei detenuti a seconda che essi abbiano o meno famiglia;

che tale famiglia risieda o meno in luoghi ove i detenuti hanno anche

altri interessi, come ad esempio quelli di studio; che i detenuti

abbiano o meno buoni rapporti con la rispettiva famiglia, in modo che

questa sta incentivata a dimostrare l'esistenza degli eventi di

particolare gravità.

La norma impugnata violerebbe inoltre l'art. 27 Cost. impedendo la

rieducazione del condannato, nonché l'art. 34 Cost. in quanto

ostacolerebbe la realizzazione del diritto all'istruzione dei "capaci e

meritevoli", rendendo praticamente impossibile sostenere le prove

d'esame a chi sia detenuto in località prive di sede universitaria.

Nella fattispecie le autorità accademiche non avevano potuto

accogliere la richiesta di esaminare il detenuto nell'istituto

penitenziario, in quanto non prevista dalla normativa universitaria.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, assumendo

l'inammissibilità della prima questione proposta e la infondatezza

delle altre due.

Inammissibile sarebbe la questione relativa all'art. 3 Cost., in

quanto irrilevante in un giudizio in cui non ha alcuna attinenza la

distinzione tra detenuti con famiglia e detenuti che ne sono privi.

Infondate le questioni relative agli artt. 27 e 34 Cost., in quanto: a)

non può dirsi non improntata al senso di umanità ed alla rieducazione

una norma solo perché non consente permessi ai detenuti per motivi di

studio, quando l'agevolazione al compimento degli studi entri in

conflitto con altri interessi che l'ordinamento deve ugualmente

soddisfare; E, in quanto, dopo i noti abusi, nella normativa più

recente l'istituto del permesso non è più destinato a finalità di

trattamento, ma intende solo consentire che il condannato sia vicino ai

propri cari in momenti di particolare gravità.

:

La questione è infondata. Essa si basa, infatti, sul presupposto

che la norma impugnata (art. 30, secondo comma, della legge n.

354/1975, come risulta modificato dall'art. 1 della l.20 luglio 1977 n.

450), imponendo particolari restrizioni alla concessione dei permessi

ai detenuti, impedisca a questi ultimi di sostenere esami universitari,

venendo così a ledere innanzitutto il diritto allo studio di cui

all'art. 34, terzo comma, della Costituzione, conseguentemente la

finalità rieducativa della pena detentiva ed infine il principio di

uguaglianza, creando discriminazioni arbitrarie tra detenuti.

L'esame della normativa vigente in materia di detenzione rivela

tuttavia come tale presupposto non sussista in quanto l'ordinamento

offre la possibilità al detenuto, provvedendosi ove occorra al suo

trasferimento presso un carcere posto in luogo prossimo

all'Università, di completare gli studi universitari, sostenendo i

relativi esami, anche senza ottenere il permesso di allontanarsi

dall'istituto di pena. In particolare il secondo comma dell'art. 42 del

D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 prescrive che vengano stabilite "le

opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli

studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli

esami".

Pertanto nessun ostacolo frappone l'ordinamento carcerario

all'esercizio da parte dei detenuti del diritto allo studio, tutelato

dall'art. 34 della Costituzione. Né la disciplina dei permessi, di cui

alla norma impugnata, incide negativamente su tale facoltà.

Da quanto premesso discende anche l'infondatezza della censura

relativa all'art. 27 della Costituzione, in quanto la possibilità di

completare gli studi al massimo livello fa venir meno ogni temuta

lesione al principio della funzione rieducativa della pena, che si

sospettava dal giudice a quo derivante dall'impugnato art. 30 della

legge n. 354/1975.

Infine, nessuna violazione dell'art. 3 della Costituzione si

riscontra nella norma denunciata, in quanto le differenze

che possono determinarsi nel rilascio dei permessi - a parte il

nessun rilievo che esse assumono nella fattispecie prospettata -

derivano da circostanze di mero fatto e non da discriminazioni operate

dalla norma, che assicura identità di trattamento per categorie di

destinatari che si trovano in situazioni giuridicamente identiche.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354

(modificato dall'art. 1 della legge 20 luglio 1977, n. 450), sollevata

in relazione agli artt. 3, 27, terzo comma, e 34, terzo comma, della

Costituzione, con l'ordinanza della Sezione di sorveglianza della Corte

d'Appello di Napoli del 28 dicembre 1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.