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Ordinanza 76/1984 ECLI:IT:COST:1984:76 Generato dall'IA

Ordinanza 76/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 76/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) e art. 4,

Regesto Legislator

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Ordinanza 76/1984 · Corte costituzionale: n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) e art. 4,

Parole chiave

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eccezione di incostituzionalità giurisdizione costituzionale legittimazione a contestare licenza conflitto di giurisdizioni difetto di legittimazione del ministero pubblico rigetto provvisorio dell'opposizione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28

del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in legge 18 dicembre 1970,

n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) e art. 4,

primo comma, del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito in legge 17

agosto 1974, n. 386 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti

mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento

della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria), promossi

con ordinanze emesse il 19 novembre 1982 dal Pretore di Prato nei

procedimenti civili vertenti tra Mencacci Luciano c/Comune di Prato e

Lorenzini Carlo c/USL n. 9 Area Pratese, iscritte ai nn. 10 e 11 del

registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 156 e 163 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, colle ordinanze e nelle cause civili di cui

all'epigrafe, il Pretore di Prato sollevava questione di legittimità

costituzionale degli articoli di legge pure in rubrica citati, in

relazione agli artt. 3 e 23 della Costituzione,

che il magistrato rimandava, quanto ai motivi che dovrebbero

giustificare sia la rilevanza che la non infondatezza della questione,

a quelli esposti dal Pretore di Ventimiglia nell'ordinanza 26 aprile

1982 (G. U. n. 290 del 20 ottobre 1982).

Considerato che dal testo dell'ordinanza non è comunque dato di

conoscere assolutamente l'oggetto delle controversie, di cui manca

qualsiasi accenno, in guisa da risultare impossibile desumere almeno

qualche indizio sulla rilevanza,

che peraltro questa Corte ha ripetutamente ammonito che la

motivazione sulla questione sollevata deve risultare dalla lettura

dell'ordinanza di rimessione, essendo escluso ogni riferimento per

relationem nemmeno a precedenti ordinanze dello stesso Giudice o ad

istanze contenute nel fascicolo, mentre qui addirittura si rimanda a

provvedimento di magistrato di diversa Corte d'appello,

che, pertanto, mancando del tutto ogni motivazione tanto sulla

rilevanza quanto sulla stessa questione incidentale, questa appare

manifestamente inammissibile,

che le questioni sollevate dalle due ordinanze, riguardando le

stesse disposizioni di legge, possono essere congiuntamente decise.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi di cui alle due ordinanze in epigrafe.

dichiara manifestamente inammissibile per assoluta mancanza di

motivazione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28

D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in l. 18 dicembre 1970 n. 1034,

e 4, primo comma, D.L. 8 luglio 1974 n. 264 convertito in l. 17 agosto

1974 n. 386, sollevata con le ordinanze 19 novembre 1983 dal Pretore di

Prato, in relazione agli artt. 3 e 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.