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Ordinanza 75/1984 ECLI:IT:COST:1984:75 Generato dall'IA

Ordinanza 75/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 75/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

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Ordinanza 75/1984 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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amnistia fiscale esenzione dalla tassa imposizione confiscatoria immunità totale differimento dell'imposizione diritti del contribuente
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 agosto

1982, n. 525 (Concessione di amnistia per reati tributari) promosso

con ordinanza emessa l'11 novembre 1982 dal Tribunale di Firenze nel

procedimento penale a carico di Uguccioni Gherardo, iscritta al n. 120

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 184 del 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Uguccioni Gherardo, imputato del reato di cui all'art. 51 ultimo comma

D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il Tribunale di Firenze, con

ordinanza dell'11 novembre 1982 (reg. ord. n. 120 del 1983), sollevava

questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 agosto 1982 n.

525, di concessione di amnistia per reati tributari, in riferimento

agli artt. 73 e 79 Cost.;

che il Tribunale rilevava che il citato decreto era stato emanato

prima che la legge delega (7 agosto 1982 n. 516) fosse divenuta

operante e perciò, secondo l'ordinanza, prima che il Presidente della

Repubblica fosse investito del relativo potere;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, eccepiva

la inammissibilità della questione, perché l'eventuale pronuncia di

accoglimento avrebbe reso di nuovo punibili i fatti considerati nella

non impugnata legge di delegazione, e ne deduceva in subordine

l'infondatezza.

Considerato che questione strettamente analoga, riguardante il

D.P.R. di concessione di amnistia e indulto 18 dicembre 1981 n. 744 e

la relativa legge di delega 18 dicembre 1981 n. 743, è stata decisa da

questa Corte con sentenza 20 ottobre 1983 n. 321, in cui si è

osservato che ai fini dell'efficacia, nei confronti del Presidente

della Repubblica, della legge - delega per la concessione di amnistia e

indulto è sufficiente la sua promulgazione, occorrendo la successiva

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale solo per renderla efficace erga

omnes;

che, in applicazione di tale principio - da riferire soltanto alla

materia de qua - indipendentemente da ogni altra considerazione, deve

ritenersi che legittimamente il Presidente della Repubblica ha emanato

l'atto di clemenza;

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del d.PR. 9 agosto 1982 n. 525 sollevata dal Tribunale

di Firenze in riferimento agli artt. 73 e 79 Cost. con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.