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Ordinanza 73/1984 ECLI:IT:COST:1984:73 Generato dall'IA

Ordinanza 73/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 73/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di Toso Alessandro, iscritta al n. 161 del

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 3 Cost; Ordinanza 73/1984 · Corte costituzionale: 161 del

Parole chiave

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insubordinazione diritto disciplinare militare reati contro i doveri di servizio tradimento militare attentato contro la sicurezza militare degradazione militare

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
assumendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe e
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma

primo, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza

emessa il 3 novembre 1981 dal Tribunale militare di Padova nel

procedimento penale a carico di Toso Alessandro, iscritta al n. 161 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 227 del 1982;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Toso Alessandro,

imputato di insubordinazione continuata con ingiuria e minaccia nei

confronti di superiore ufficiale, il Tribunale militare territoriale di

Padova ha impugnato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, l'art. 189,

primo comma (reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro

un superiore ufficiale), del codice penale militare di pace,

assumendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la questione è già stata decisa con la sentenza

n. 103 dell'anno 1982, la quale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale della disposizione di legge sopra indicata.

Che successivamente la questione è stata dichiarata manifestamente

infondata con ordinanze nn. 193 e 236 del 1982 e n. 236 del 1983.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 189, primo comma, c.p.m.p. nella parte in cui

prevede la reclusione militare da tre a sette anni per il reato di

insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale,

questione sollevata dal Tribunale militare territoriale di Padova, in

riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe e

già decisa da questa Corte con la suindicata sentenza n. 103 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.