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Ordinanza 72/1984 ECLI:IT:COST:1984:72 Generato dall'IA

Ordinanza 72/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 72/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, promossi

Regesto Legislator

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Ordinanza 72/1984 · Corte costituzionale: come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, promossi

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza effetto sospensivo della licenza edilizia oneri della licenza edilizia licenza edilizia concessa a titolo precario norme edilizie comunali violazione delle norme edilizie
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28,

primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica)

come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, promossi

con tre ordinanze emesse il 21 aprile 1982 dal pretore di Riesi nei

procedimenti penali a carico di Giuliana Gaetano, Golisano Carmelo e

Buttiglieri Filomena ed altri iscritte ai nn. 18, 19 e 20 del registro

ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 135, 163 e 177 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che il pretore di Riesi, con tre distinte ordinanze,

emesse tutte in data 21 aprile 1982, recanti i nn. 18, 19 e 20 del reg.

ord. 1983, di contenuto analogo, ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17

agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto

1967, n. 765, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo

comma, e 112 della Costituzione;

che i rispettivi giudizi, concernenti la medesima questione di

legittimità costituzionale, possono essere riuniti e decisi con unica

ordinanza.

Considerato che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non

determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il

termine " lottizzazione" sarebbe suscettibile di interpretazioni

divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di

difesa e il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;

che questa Corte, in aderenza alla propria consolidata

giurisprudenza in tal senso, ha dichiarato manifestamente infondata una

identica questione sollevata dallo stesso pretore di Riesi con

l'ordinanza n. 5 del 1984, sul presupposto che è legittimo anche in

riferimento alla materia edilizia, l'uso di espressioni di comune

esperienza, quali "limitata entità", "limitate modificazioni" e

"lottizzazione ", in quanto le stesse non impongono al giudice alcun

onere esorbitante dal normale compito di interpretazione (vedi da

ultimo anche le ordinanze nn. 156, 169 e 194 del 1983, oltreché la

sentenza n. 49 del 1980).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942,

n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765,

sollevata, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo

comma, e 112 della Costituzione, dal pretore di Riesi con le tre

ordinanze, emesse tutte in data 21 aprile 1982, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.