Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 63/1984 ECLI:IT:COST:1984:63 Generato dall'IA

Ordinanza 63/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 63/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

sollevato, su iniziativa dell'istante, in riferimento agli artt. 2 e 32

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 63/1984 · Corte costituzionale: 2 e 32

Parole chiave

Generato dall'IA
divieto di accedere a un dato territorio esenzione dall'autorizzazione d'intesa obbligo di autorizzazione controlli sanitari diritto d'accesso limitato scelta del fornitore di prestazioni
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, III cpv.,

del D.L. 26 novembre 1981, n. 678, conv. in legge 26 gennaio 1982, n.

12 (blocco degli organici delle unità sanitarie locali), promosso con

ordinanza emessa il 26 novembre 1982 dal pretore di Recanati nel

procedimento civile vertente tra Tognetti Giancarlo e Regione Marche,

iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 1983;

visto l'atto di costituzione di Tognetti Giancarlo;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 novembre 1982 - nel

giudizio promosso da Tognetti Giancarlo quale legale rappresentante

della Società in nome collettivo Laboratorio analisi cliniche "Delta"

nei confronti della regione Marche - il Pretore di Recanati ha

sollevato, su iniziativa dell'istante, in riferimento agli artt. 2 e 32

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

3 del decreto - legge 26 novembre 1981, n. 678 (convertito con

modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 12) in quanto la norma

impugnata subordina ad autorizzazione dell'unità sanitaria locale

l'accesso dell'utente il servizio sanitario agli ambulatori e alle

strutture diagnostiche convenzionati per le prestazioni di diagnostica

strumentale e di laboratorio;

considerato che davanti a questa Corte si è costituito, oltre al

Tognetti nella detta qualità, il Sindacato nazionale unitario biologi

analisti liberi professionisti (SNUBALP), il quale non era costituito

nel giudizio davanti al Pretore, sicché il detto intervento va

dichiarato, in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte,

inammissibile;

considerato che l'ordinanza di rimessione, la quale non contiene

neppure una descrizione sommaria della fattispecie oggetto del giudizio

di provenienza, non motiva sulla rilevanza, in esso, della sollevata

questione, sicché - stante l'elusione del precetto dell'art. 23 della

legge 11 marzo 1953, n. 87 circa la necessità di riferirne i termini e

i motivi - la questione stessa va dichiarata, in armonia con la

costante giurisprudenza di questa Corte, manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento spiegato dal Sindacato

nazionale unitario biologi analisti liberi professionisti (SNUBALP):

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale sollevata con la detta ordinanza emessa il 26 novembre

1982 dal Pretore di Recanati

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VTRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.