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Ordinanza 61/1984 ECLI:IT:COST:1984:61 Generato dall'IA

Ordinanza 61/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 61/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1982 dalla Corte d'Appello di

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Ordinanza 61/1984 · Corte costituzionale: promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1982 dalla Corte d'Appello di

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali costituzionalità difetto di legittimazione del ministero pubblico ricorso costituzionale all'estero requisito costituzionale causa legittima
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 12 e

13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa)

promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1982 dalla Corte d'Appello di

Perugia nel procedimento penale a carico di Fossati Luigi ed altri

iscritta al n. 926 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 dell'anno 1982.

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Corte d'Appello di Perugia, coll'ordinanza e nel

processo di cui all'epigrafe, sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 9, 12 e 13 della l. 8 febbraio 1948, n.

47 in relazione agli artt. 3 e 21 Cost.,

che nessuno si costituiva nel giudizio né interveniva il

Presidente del Consiglio dei ministri,

che l'ordinanza non porta alcuna motivazione né sulla rilevanza

né sulla non manifesta infondatezza, né comunque alcuna motivazione

in assoluto, in quanto si fa un semplice e completo riferimento

all'eccezione proposta dal difensore di uno degli imputati,

coll'adesione di altri due, senza tuttavia riportarla nemmeno

sommariamente.

Considerato che, pertanto, la Corte non è nemmeno in grado di

conoscere il contenuto dell'eccezione proposta e, perciò, tanto meno

di valutarne rilevanza e fondatezza,

che, d'altra parte, questa Corte ha ripetutamente ammonito che

contenuto dell'eccezione e valutazione della sua rilevanza e fondatezza

devono risultare dal testo e dalla motivazione dell'ordinanza e non

possono essere espresse per relationem,

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile per

assoluta carenza di qualsiasi motivazione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile per assoluta carenza di

motivazioni la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,

9, 12 e 13 della l. 8 febbraio 1948, n. 47 sollevata dalla Corte

d'Appello di Perugia con ordinanza 8 ottobre 1982 in relazione agli

artt. 3 e 21 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VTRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.