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Ordinanza 6/1984 ECLI:IT:COST:1984:6 Generato dall'IA

Ordinanza 6/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 6/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 6/1984 · Corte costituzionale: 110 (Norme integrative della

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi parità delle armi arma personale regalia della caccia contrabbando di guerra abuso di materiali

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1980, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto

comma, e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1980 dal

Tribunale di Cremona, nel procedimento penale a carico di Meroni

Ermenegilda, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 21

maggio 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Cremona, con ordinanza del 18 gennaio

1980, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

l'illegittimità degli artt. 10, sesto comma. e 26 della legge 18

aprile 1975, n. 110, "in quanto dette disposizioni prevedono una

disparità di trattamento, rispettivamente nell'ambito della collezione

di armi comuni da sparo, tra le armi e munizioni da caccia e quelle non

da caccia";

considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna

motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, né

contiene il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo

eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa

obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione

termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 299,

298, 281, 259, 258 e 257 del 1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma, e 26 della

legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Tribunale di Cremona con ordinanza del 18

gennaio 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.