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Ordinanza 56/1984 ECLI:IT:COST:1984:56 Generato dall'IA

Ordinanza 56/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 56/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge 24 dicembre 1979, n. 650 promossi con dieci ordinanze emesse il 9

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 56/1984 · Corte costituzionale: legge 24 dicembre 1979, n. 650 promossi con dieci ordinanze emesse il 9

Parole chiave

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acque di scarico industriali e artigianali violazione di norme di protezione inosservanza delle prescrizioni di controllo discarica abusiva divieto di immissioni eccessive sindacato giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
650, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione con le
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9,

comma primo, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e succ. modif. (Norme

per la tutela delle acque dall'inquinamento) e 22, comma sesto, della

legge 24 dicembre 1979, n. 650 promossi con dieci ordinanze emesse il 9

febbraio 1983, il 27 ottobre 1982 e il 17 novembre 1982 dal Pretore di

Cremona, rispettivamente iscritte ai nn. da 581 a 590 del registro

ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 315 del 1983.

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore dott. Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che il Pretore di Cremona, con dieci ordinanze emesse

il 27 ottobre e 17 novembre 1982 e il 9 febbraio 1983, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, degli artt. 9, primo comma, legge 10

maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e 22, sesto comma, legge

24 dicembre 1979, n. 650, in quanto non prevedono idonee garanzie di

difesa per l'imputato nei prelievi e nell'analisi dei campioni di acque

effettuati dagli organi amministrativi di controllo, per il dubbio che

tali disposizioni violino il diritto di difesa, consentendo di porre a

base di una condanna penale i risultati di una procedura amministrativa

alla quale l'interessato non è stato posto in grado di intervenire.

Ritenuto che analoga questione è stata già sollevata in

riferimento agli stessi parametri davanti a questa Corte, denunciandosi

però oltre alle disposizioni sopra indicate anche l'art. 15 della

legge n. 319/1976, norma questa cui deve più correttamente farsi

risalire l'effetto denunciato come costituzionalmente illegittimo, dal

momento che è proprio il settimo comma del citato art. 15 a

disciplinare il prelevamento e l'analisi dei campioni delle acque di

scarico da parte degli organi amministrativi; mentre le norme impugnate

dal giudice a quo riguardano soltanto la disciplina generale degli

scarichi ed i limiti di accettabilità dei tassi di inquinamento

previsti dalle apposite tabelle.

Ritenuto, pertanto, che la medesima questione deve ritenersi già

risolta con la sentenza n. 248 del 28 luglio 1983, che ha pronunciato

la illegittimità costituzionale del citato art. 15, settimo comma,

della legge n. 319/1976.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 9, comma primo, legge 10 maggio 1976, n. 319

e successive modificazioni e 22, sesto comma, legge 24 dicembre 1979,

n. 650, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VTRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.