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Ordinanza 48/1984 ECLI:IT:COST:1984:48 Generato dall'IA

Ordinanza 48/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 48/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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fine servizio dei dipendenti dell'INADEL e degli enti locali), promossi

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 48/1984 · Corte costituzionale: fine servizio dei dipendenti dell'INADEL e degli enti locali), promossi

Parole chiave

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indennità di disoccupazione dell'assicurato indennità di anzianità calcolo delle annualità indennità giornaliere di malattia attività lucrativa all'età pensionabile sospensione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
citata norma, in riferimento al solo art. 3 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma primo, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Indennità premio di

fine servizio dei dipendenti dell'INADEL e degli enti locali), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 giugno 1982 dal TAR per il Veneto sul

ricorso proposto da Fernandes Lionel contro USL n. 28 di Legnago,

iscritta al n. 922 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 5 gennaio 1983 dal pretore di Bologna, nel

procedimento civile vertente tra Cecchi Marina Antonietta contro

INADEL, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella Camera di Consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza 3 giugno 1982 pronunciata su ricorso del

dott. Fernandes Lionel contro la USL n. 28 di Legnago, il TAR dei

Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della l. 8

marzo 1968 n. 152 nella parte in cui stabilisce che i lavoratori

dipendenti degli Enti locali iscritti all'INADEL conseguono nel caso di

dimissioni il diritto all'indennità premio di fine servizio con almeno

25 anni di servizio e almeno due anni di iscrizione;

che con ordinanza 5 gennaio 1983, pronunciata nel procedimento

civile promosso da Cecchi Marina Antonietta contro l'INADEL, il Pretore

di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale della

citata norma, in riferimento al solo art. 3 Cost.;

considerato che questioni identiche a quelle sopra ricordate sono

già state prese in esame dalla Corte e dichiarate prima non fondate

con sentenza n. 46/83 e, poi, manifestamente infondate con ordinanza n.

294/83;

che in questa sede non vengono addotti motivi che possano indurre a

modificare le precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi iscritti ai nn. 922/82 e 127/83, dichiara la

manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 2, primo comma, delle legge 8 marzo 1968 n. 152, sollevate in

riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.