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Ordinanza 4/1984 ECLI:IT:COST:1984:4 Generato dall'IA

Ordinanza 4/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 4/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, terzo comma, della

Regesto Legislator

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Ordinanza 4/1984 · Corte costituzionale: 2, terzo comma, della

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale parità delle armi abuso di materiali disarmo armi chimiche
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo

comma, in relazione all'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile

1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il

controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso con

ordinanza emessa il 14 maggio 1982 dal Tribunale di Udine, nel

procedimento penale a carico di Minin Franco, iscritta al n. 498 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Udine, con ordinanza del 14 maggio

1982, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, terzo comma, della

legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria

compressa, sia lunghe sia corte, attribuisce alla commissione

consultiva prevista dall'art. 6 della stessa legge il potere di

escludere, in relazione alle caratteristiche proprie ditali armi,

l'attitudine a recare offesa alla persona;

considerato che, ai fini della questione sollevata dal giudice a

quo, nessuna incidenza rivestono le modificazioni apportate all'art. 6

della legge n. 110 del 1975 dall'art. 2 della legge 16 luglio 1982, n.

432;

che la questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n.

108 del 21 maggio 1982 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 232

e 238 del 13 dicembre 1982, n. 58 dell'8 marzo 1983, n. 112 del 19

aprile 1983 e n. 211 del 30 giugno 1983 e che nell'ordinanza di

rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli già

esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n.

110, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Udine con ordinanza del 14 maggio 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.