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Ordinanza 309/1984 ECLI:IT:COST:1984:309 Generato dall'IA

Ordinanza 309/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 309/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e

Regesto Legislator

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art. 42 della Costituzione; Ordinanza 309/1984 · Corte costituzionale: legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e

Parole chiave

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restrizione di diritto pubblico della proprietà servitù di limitazione di costruzione incompetenza territoriale confine particellare servitù di Stato diritto fondiario

Disposizioni normative citate

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art. 42 della Costituzione
1979, ha sollevato, in riferimento all'art. 42 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della

legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e

storico), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1979 dal Tribunale

di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Zimatore Enzo e il

Ministro per la pubblica istruzione, iscritta al n. 402 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 215 dell'anno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 26 maggio

1979, ha sollevato, in riferimento all'art. 42 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 21 della legge 1 giugno 1939, n.

1089, nella parte in cui attribuisce al Ministro per la pubblica

istruzione la facoltà di "imporre qualsiasi altra misura rivolta ad

impedire che siano alterate le condizioni dell'ambiente che circonda le

cose immobili soggette alla disciplina di detta legge e a vietare,

quindi, che nuove costruzioni modifichino la fisionomia della zona",

dando così modo di istituire un vero e proprio vincolo di

inedificabilità senza indennizzo;

e che nel presente giudizio è intervenuta la Presidenza del

Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale

dello Stato, la quale ha chiesto, in via preliminare, che la questione

venga dichiarata inammissibile (e ciò per la sua irrilevanza ai fini

della definizione del giudizio a quo, dato il difetto di giurisdizione

del giudice adito a decidere su una domanda concernente la

illegittimità di un provvedimento amministrativo e, quindi, non di

pertinenza del giudice ordinario) e, nel merito, manifestamente

infondata (e ciò per l'esistenza di precedenti decisioni della Corte

che hanno disatteso analoghe denunce di illegittimità costituzionale);

ritenuto che l'eccezione di inammissibilità sollevata

dall'Avvocatura Generale dello Stato deve essere disatteso, in quanto

dall'ordinanza di rimessione risulta che nel giudizio a quo la pretesa

dell'attore era in definitiva diretta ad ottenere "la giusta indennità

pari al valore dell'immobile con gli interessi e i danni", a

prescindere dall'illegittimità o no del provvedimento amministrativo;

considerato che un'analoga questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21 della legge n. 1089 del 1939, in riferimento agli artt. 3

e 42 della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata con la

sentenza n. 202 del 1974, in quanto la norma denunciata non comporta

ablazione del diritto di proprietà, e che l'ordinanza di rimessione

non adduce argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già

esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089,

sollevata, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, dal

Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 26 maggio 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere