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Ordinanza 3/1984 ECLI:IT:COST:1984:3 Generato dall'IA

Ordinanza 3/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 3/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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conciliatore di Casavatore, nel procedimento civile vertente tra Laezza

Regesto Legislator

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Ordinanza 3/1984 · Corte costituzionale: conciliatore di Casavatore, nel procedimento civile vertente tra Laezza

Parole chiave

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indennità di residenza indennizzo pecuniario restituzione delle indennità di disoccupazione adattamento al rincaro reddito fluttuante compensazione della rendita
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1982 dal Giudice

conciliatore di Casavatore, nel procedimento civile vertente tra Laezza

Aldo e Roghi Gaetano, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 351 del 22

dicembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Giudice conciliatore di Casavatore, con ordinanza

del 2 maggio 1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 34 della legge 27

luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede, per il caso di

cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui

all'art. 27, nn. 1 e 2, della stessa legge, l'attribuzione di un

indennizzo proporzionale al maggior danno risentito dal conduttore, non

potendo tale indennizzo - commisurato a diciotto mensilità dell'ultimo

canone - essere oggetto di rivalutazione monetaria, come disposto,

invece, per i crediti di lavoro subordinato, dall'art. 423, n. 3 cod.

proc. civ.;

considerato che, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione,

la questione risulta proposta senza che, di fronte alla domanda di

rilascio dell'immobile adibito ad uso non abitativo, presentata

adducendo l'esistenza di un valido motivo di recesso, il giudice a quo

abbia accertato la validità dell'addotto motivo ed ordinato

formalmente il rilascio dell'immobile;

e che, quindi, l'avere il giudice a quo dubitato della legittimità

costituzionale della norma che prevede la misura dell'indennità di

avviamento prima ancora di essersi espresso sulla domanda principale

rende l'ordinanza di rimessione del tutto prematura e, quindi,

inconferente (v. sentenza n. 300 del 1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n.

392, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dal Giudice conciliatore di Casavatore con ordinanza del 2 maggio 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI,

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.