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Ordinanza 288/1984 ECLI:IT:COST:1984:288 Generato dall'IA

Ordinanza 288/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 288/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica) promosso

Regesto Legislator

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Ordinanza 288/1984 · Corte costituzionale: istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica) promosso

Parole chiave

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sussidio per la frequentazione di corsi posizioni amministrative del funzionario necessità d'istruzione scolastica speciale uguaglianza di trattamento sindacato dei funzionari disparità regionali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 15

della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del

personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di

istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica) promosso

con ordinanza emessa il 28 aprile 1983 dal TAR per la Liguria sul

ricorso di Serra Franca contro il Provveditorato agli Studi di Genova

ed altro, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984.

Visto l'atto di costituzione di Serra Franca nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 aprile 1983, pervenuta

alla Corte costituzionale l'11 agosto 1983, il Tribunale Amministrativo

Regionale per la Liguria ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 32, comma

primo, e 38, comma secondo, della Costituzione, degli artt. 9, 10 e 15

della legge 19 marzo 1955 n. 160 (Norme sullo stato giuridico del

personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di

istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica), nella

parte in cui fissano un diverso regime delle assenze per malattia

accertata dall'Amministrazione nei riguardi dei professori incaricati a

tempo indeterminato rispetto ai docenti di ruolo;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia

dichiarata infondata.

Considerato che tale questione, sollevata in precedenza anche da

altri giudici con riferimento ai medesimi parametri degli artt. 3, 32 e

38 della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata da questa

Corte con sentenza n. 212 del 1983 e manifestamente infondata con

ordinanza n. 291 del 1983 e con ordinanza n. 88 del 1984, né sono

prospettati nel presente giudizio argomenti atti ad indurre la Corte a

modificare la propria giurisprudenza;

che va, pertanto, dichiarata la manifesta infondatezza della

questione in esame.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo,

32, comma primo e 38, comma secondo, della Costituzione, con ordinanza

emessa il 28 aprile 1983 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la

Liguria R.O. n. 709 del 1983), degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19

marzo 1955 n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante

non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media,

classica, scientifica, magistrale e tecnica).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere