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Ordinanza 287/1984 ECLI:IT:COST:1984:287 Generato dall'IA

Ordinanza 287/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 287/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nelle cause riunite di lavoro vertenti tra Cassa Speciale di Previdenza

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 287/1984 · Corte costituzionale: nelle cause riunite di lavoro vertenti tra Cassa Speciale di Previdenza

Parole chiave

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prestazioni d'invalidità professionale pensione d'invalidità esenzione dal pagamento dei contributi attività sottoposta a contribuzione prestazione non contributiva prestazione di previdenza facoltativa

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
tale disciplina: 1) con l'art. 3 Cost., perché comporterebbe per il
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 30,

primo comma, e 35, primo, secondo e penultimo comma, della legge 29

ottobre 1971, n. 889, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 febbraio 1977 dalla Corte di Cassazione

nelle cause riunite di lavoro vertenti tra Cassa Speciale di Previdenza

delle Aziende Trasporti Municipali di Milano e Oldani Luigi, iscritta

al n. 250 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 16 novembre 1977 dal. G. I. presso il

Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Pelagotti

Luciano e Azienda Trasporti Municipale di Milano ed altro, iscritta al

n. 46 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 94 dell'anno 1978.

Visti gli atti di costituzione di Oldani Luigi e Pelagotti Luciano

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1984 il Giudice relatore

Alberto Malagugini.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe la Corte di

Cassazione, sezione lavoro ed il Giudice Istruttore presso il Tribunale

di Milano dubitano della legittimità costituzionale del primo, secondo

e penultimo comma, lett. b) dell'art. 35 della legge 29 ottobre 1971,

n. 889 - recante "Norme in materia di previdenza per gli addetti ai

pubblici servizi di trasporto" - in quanto tali disposizioni rendono

possibile il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei soli

periodi di lavoro, coperti da contribuzione nell'assicurazione generale

obbligatoria, prestati alle dipendenze di aziende esercenti pubblici

servizi di trasporto o servizi accessori, e lo escludono invece per

quelli prestati alle dipendenze di altre aziende, nella specie, aziende

private (ord. 46/78) o aziende di navigazione aerea (ord. 250/77);

che, in particolare, i giudici a quibus prospettano un contrasto di

tale disciplina: 1) con l'art. 3 Cost., perché comporterebbe per il

personale per cui è esclusa la facoltà di riscatto un trattamento di

quiescenza deteriore (o, nei casi limite, la sua perdita), con ciò

dando luogo a una disparità di trattamento non giustificata, in

quanto: a) si realizza in presenza di versamenti contributivi di pari

importo, che per di più, per i rapporti non riscattabili, non possono

essere ripetuti (ord. 46/78); b) nel caso delle aziende di navigazione

aerea, l'attività prestata è della stessa natura (ord. 250/77); 2)

con l'art. 35, ultimo comma, Cost., in quanto dal limite così posto

alla possibilità di riscatto deriverebbe una remora alla mobilità del

lavoro ed un ostacolo alla libertà di trasferirsi da un'occupazione

all'altra; 3) con l'art. 38, secondo comma, Cost., in quanto la non

riscattabilità comporterebbe la non utilizzazione di un periodo della

vita lavorativa e quindi il disconoscimento del diritto ad un

trattamento di quiescenza proporzionalmente adeguato alla attività

svolta;

che il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano dubita,

inoltre, che, per le medesime ragioni, contrasti con le citate

disposizioni costituzionali l'art. 30, primo comma l. 889/71, in quanto

il diritto ivi riconosciuto alla pensione di anzianità in presenza di

35 anni di contribuzione effettiva o "riscattata" soggiace ai limiti

dianzi illustrati dipendenti dalla non riscattabilità di determinati

servizi.

Considerato che, con la legge 7 febbraio 1979, n. 29 è stata

dettata una nuova e organica disciplina generale della materia secondo

cui è sempre possibile, per il lavoratore dipendente pubblico o

privato, chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione

assicurativa volontaria, ai fini del diritto e della misura di un'unica

pensione, disponendosi in particolare, tra l'altro (art. 2), che il

lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione

nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti, può chiedere "in qualsiasi momento" la

ricongiunzione suddetta "presso la gestione in cui risulti iscritto

all'atto della domanda";

che la detta disciplina interviene a modificare sostanzialmente

quella precedente, ed è successiva alla pronuncia delle ordinanze di

rinvio;

che i giudici a quibus cui spetta il giudizio circa la sussistenza

del nesso di pregiudizialità fra la soluzione della questione

sollevata e la decisione del giudizio principale, devono essere posti

in condizioni di rivalutare la situazione alla luce delle norme

sopravvenute;

che a tal fine vanno restituiti gli atti ai medesimi giudici a

quibus per un nuovo esame della rilevanza delle questioni alla luce

delle menzionate norme.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti, rispettivamente alla Corte di

Cassazione, sezione lavoro ed al Giudice Istruttore presso il Tribunale

di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere