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Ordinanza 286/1984 ECLI:IT:COST:1984:286 Generato dall'IA

Ordinanza 286/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 286/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di Rovera Luciano ed altri, iscritta al n.

Regesto Legislator

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art. 25 legge n. 319/1976; Ordinanza 286/1984 · Corte costituzionale: procedimento penale a carico di Rovera Luciano ed altri, iscritta al n.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità impugnazione della cancellazione ordinanza di necessità incostituzionale messa in pericolo dell'ordine costituzionale costituzionalità delle leggi

Disposizioni normative citate

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art. 25 legge n. 319/1976
2, 9, secondo comma, e 32 della Costituzione, dell'art. 25 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9,

15, sesto e settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Tutela

delle acque dall'inquinamento), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 ottobre 1982 dal Pretore di Asola nel

procedimento penale a carico di Peron Maria, iscritta al n. 742 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 46 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 28 luglio 1983 dal Pretore di Ovada nel

procedimento penale a carico di Rovera Luciano ed altri, iscritta al n.

1047 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 95 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che i Pretori di Asola e di Ovada, con ordinanze

rispettivamente del 28 ottobre 1982 e 28 luglio 1983, hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, degli artt. 9, 15, commi sesto e

settimo, legge 10 maggio 1976, n. 319 e tabella allegata C e successive

modificazioni (Tutela delle acque dall'inquinamento), nella parte in

cui prevede che il prelievo dei campioni degli scarichi idrici e la

loro analisi avvengano senza alcuna garanzia di contraddittorio,

malgrado che i loro risultati possano costituire elementi di prova nel

processo penale, per il dubbio che tali disposizioni violino il diritto

di difesa;

che con la stessa ordinanza il Pretore di Ovada ha sollevato

altresì questione di legittimità costituzionale, in relazione agli

artt. 2, 9, secondo comma, e 32 della Costituzione, dell'art. 25 della

predetta legge n. 319 del 1976, nella parte in cui pone a carico dei

privati che non hanno allacciamenti ad un collettore pubblico

l'adempimento di obblighi riservati costituzionalmente all'intervento

pubblico.

Ritenuto che la prima delle due questioni sollevate è stata già

esaminata sotto gli stessi profili da questa Corte che, avendola

ritenuta fondata, ha dichiarato, con sentenza n. 248 del 28 luglio

1983, l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 15 della

legge 319/1976, al quale andava circoscritta l'impugnativa sollevata in

quella sede da diverse autorità nei confronti delle stesse norme

censurate nel presente giudizio (cfr. anche ordinanza n. 20/1984);

che per quanto riguarda la seconda questione l'ordinanza di

rimessione non fa riferimento alcuno alla fattispecie concreta oggetto

del giudizio, né motiva circa la rilevanza della questione stessa nel

procedimento de quo, né sotto quale profilo la norma impugnata (art.

25 legge n. 319/1976) violi i parametri costituzionali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 9, 15, commi sesto e settimo,

legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sollevata in

relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione con entrambe

le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25 della stessa legge n.

319/1976, sollevata in relazione agli artt. 2, 9, secondo comma, e 32

della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Ovada n. 1047 r.o.

1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere