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Ordinanza 285/1984 ECLI:IT:COST:1984:285 Generato dall'IA

Ordinanza 285/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 285/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dicembre 1982 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Firenze nel

Regesto Legislator

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art. 97 della Costituzione, art. 8 cod. proc. civ; Ordinanza 285/1984 · Corte costituzionale: dicembre 1982 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Firenze nel

Parole chiave

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risoluzione del conflitto giurisdizionale questioni processuali incompetenza territoriale competenza del pubblico ministero competenza funzionale giurisdizione costituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 97 della Costituzione
all'art. 97 della Costituzione.
art. 8 cod. proc. civ
giudice a quo a seguito delle modifiche apportate all'art. 8 cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 8 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 31

dicembre 1982 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Ditta Publiarredo e Bar interno della

Regione Toscana, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno

1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Giudice Istruttore del Tribunale di Firenze con

l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 9 e 8 cod. proc. civ., in riferimento

all'art. 97 della Costituzione.

Considerato che il Giudice Istruttore lamenta il mancato

aggiornamento della competenza per valore del pretore, ma riconosce che

l'accoglimento della questione espanderebbe la competenza per valore

del Tribunale;

che quindi una sentenza della Corte non avrebbe alcuna influenza

sul giudizio a quo, già radicato dinanzi al Tribunale;

che di conseguenza non si rende necessario restituire gli atti al

giudice a quo a seguito delle modifiche apportate all'art. 8 cod. proc.

civ. dall'art. 2 della legge 30 luglio 1984, n. 399.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 9 e 8 cod. proc. civ.,

sollevata dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere