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Ordinanza 284/1984 ECLI:IT:COST:1984:284 Generato dall'IA

Ordinanza 284/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 284/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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civile promosso con l'ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 dal Pretore

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 1901 cod. civ; Ordinanza 284/1984 · Corte costituzionale: civile promosso con l'ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 dal Pretore

Parole chiave

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sospensione dell'assicurazione durata del diritto alla prestazione d'assicurazione decisione giustificata dell'assicuratore indennità assicurativa premi assicurativi non pagati estensione della copertura assicurativa

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
art. 1901 cod. civ
legittimità costituzionale dell'art. 1901 cod. civ., nella parte in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1901 codice

civile promosso con l'ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 dal Pretore

di Torino nel procedimento civile vertente tra S.L.P. Assicurazioni e

Aulisio Paolo, iscritta al n. 947 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno

1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1901 cod. civ., nella parte in

cui sancisce che l'assicuratore, in caso di mancato anticipato

pagamento del premio, può, decorso il quindicesimo giorno dalla

scadenza, sospendere la prestazione, richiedere l'adempimento e agire

per la riscossione nei successivi sei mesi.

Considerato che analoga questione è stata ritenuta non fondata con

sentenza n. 18 del 1975;

che il Pretore ritiene di riproporla perché la decisione della

Corte avrebbe indebitamente spostato la prospettiva interpretativa,

assumendo a giustificazione del sistema il rapporto contrattuale tra

assicuratore e massa degli assicurati e non tra singolo assicuratore e

assicurato;

che al contrario la sentenza citata, richiamando la particolare

struttura del contratto d'assicurazione, ha esaurientemente dimostrato

che l'equilibrio tecnico ed economico del negozio si realizza tra

l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e l'insieme dei premi

dovuti dagli assicurati, e non invece nell'ambito di ogni singolo

rapporto contrattuale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1901 cod. civ., sollevata dall'ordinanza in

epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere