Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 283/1984 ECLI:IT:COST:1984:283 Generato dall'IA

Ordinanza 283/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 283/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

n. 602 nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti ed affini

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 621 cod. proc. civ, art. 619 cod. proc. civ; Ordinanza 283/1984 · Corte costituzionale: n. 602 nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti ed affini

Parole chiave

Generato dall'IA
beni di famiglia privazione della custodia parentale restrizione della proprietà diritto di visita comunione domestica sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 621 cod. proc. civ
b) dell'art. 621 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente
art. 619 cod. proc. civ
proporre l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., per quanto riguarda
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo

comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 621 cod.

proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1982 dal

Pretore di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Parisi

Antonino ed altra ed Esattoria II.DD. di Caltagirone, iscritta al n.

943 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 149 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe

ha promosso questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 52, secondo comma, lett. b) d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 602 nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti ed affini

fino al terzo grado del contribuente, conviventi con quest'ultimo, di

proporre l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., per quanto riguarda

i mobili pignorati nella casa di abitazione comune;

b) dell'art. 621 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente

al terzo opponente di provare con testimoni il suo diritto sui beni

mobili pignorati nella casa del debitore, quando tale diritto sia reso

verosimile dalla qualità, posseduta dall'opponente, di genitore

convivente con il debitore;

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che questione analoga a quella sub a) è stata

dichiarata non fondata con sentenza n. 42/1964 e che il Pretore non

adduce argomenti nuovi;

che la questione sub b) risulta manifestamente inammissibile per

irrilevanza, una volta riconosciuta la manifesta infondatezza della

prima.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara a) la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b) del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; b) la manifesta inammissibilità

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 cod. proc.

civ., sollevate dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere