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Ordinanza 273/1984 ECLI:IT:COST:1984:273 Generato dall'IA

Ordinanza 273/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 273/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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marzo 1980; pubblicata nella G. U. n. 238 del 29 agosto 1984 e iscritta

Regesto Legislator

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Ordinanza 273/1984 · Corte costituzionale: marzo 1980; pubblicata nella G. U. n. 238 del 29 agosto 1984 e iscritta

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico tutela del processo decisionale decisioni incidentali procedimento in corso esecuzione provvisoria messa in pericolo dell'ordine costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma

secondo, del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 633,

comma primo, n. 3, e 636 stesso codice, promosso con ordinanza emessa

il 12 marzo 1980 dal G. I. presso il Tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra Michelini Genoveffa e Mondini

Francesco, iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984.

Visto l'atto di costituzione di Mondini Francesco nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Genova,

con ordinanza emessa il 12 marzo 1980, ma pervenuta alla Corte il 21

marzo 1984 (notificata il 19 e comunicata il 21 dello stesso mese di

marzo 1980; pubblicata nella G. U. n. 238 del 29 agosto 1984 e iscritta

al n. 339/1984) nel procedimento civile tra Michelini Genoveffa e

Mondini Francesco ebbe a sollevare questione d'illegittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 648

comma secondo in relazione agli artt. 633 comma primo n. 3 e 636 stesso

codice; che sia il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

d'intervento depositato il 22 aprile 1984, sia il Mondini, costituitosi

con atto depositato il 10 aprile 1984, hanno concluso per la

declaratoria d'infondatezza della proposta questione.

Considerato che questa Corte, con sent. 2 maggio 1984 n. 137, ha

dichiarato non fondata, nei sensi e nei limiti segnati in motivazione,

la stessa questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 648 comma secondo, 633 comma primo n. 3 e 636

c.p.c.; che il giudice a quo non prospetta argomenti idonei ad andare

in opposto avviso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 648 comma secondo,

633 comma primo n. 3 e 636 c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 24 Cost., dal giudice istruttore presso il Tribunale di Genova con

ordinanza 12 marzo 1980 (n. 339 R.O. 1984); questione già dichiarata

non fondata nei sensi e nei limiti segnati nella motivazione della

sent. 2 maggio 1984 n. 137 della Corte.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere