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Ordinanza 271/1984 ECLI:IT:COST:1984:271 Generato dall'IA

Ordinanza 271/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 271/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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civile, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1983 dal Pretore di

Regesto Legislator

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Ordinanza 271/1984 · Corte costituzionale: civile, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1983 dal Pretore di

Parole chiave

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tutela del processo decisionale decadenza legale eccezione di incostituzionalità motivazione inadeguata delle censure costituzionali declinatoria di competenza violazione dei diritti procedurali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 140, 313, comma secondo, e 660 del codice di procedura

civile, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1983 dal Pretore di

Bologna nel procedimento civile vertente tra Orlando Ivan e Goldoni

Luca ed altra, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 224 dell'anno

1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Rilevato che il Pretore di Bologna, con ordinanza 9 ottobre 1983,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 660,

140 e 313 comma secondo c.p.c. nel loro combinato disposto in

riferimento agli artt. 24 e 3 Cost..

Considerato che questa Corte, con sent. 18 aprile 1984 n. 121, resa

su ordinanze di rimessione dello stesso giudice a quo nonché del

Pretore di Martina Franca, ha dichiarato non fondata la proposta

questione né sussistono argomenti che valgano ad andare in opposto

avviso.

visti gli artt. 26 comma secondo l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9

comma secondo delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 660, 140 e 313 comma secondo c.p.c. nel loro

combinato disposto in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere