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Ordinanza 266/1984 ECLI:IT:COST:1984:266 Generato dall'IA

Ordinanza 266/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 266/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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cui nulla è dato conoscere perché l'ordinanza è silente su qualsiasi

Regesto Legislator

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art. 724 cod. pen; Ordinanza 266/1984 · Corte costituzionale: cui nulla è dato conoscere perché l'ordinanza è silente su qualsiasi

Parole chiave

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libertà di credenza e di coscienza divieto della reformatio in peius discriminazione religiosa clausola di coscienza violazione di norme di protezione censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 724 cod. pen
confronti dell'art. 724 cod. pen., in relazione agli artt.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 724 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1983 dal

Pretore di Montorio al Vomano nel procedimento penale a carico di Di

Cesare Michelino, iscritta al n. 868 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno

1984;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Vicepretore Reggente di Montorio al Vomano, nel

procedimento penale contro tale Di Cesare Michelino, pronunziava

ordinanza 22 luglio 1983 colla quale dichiarava di "accogliere"

l'eccezione di legittimità costituzionale avanzata dalla difesa nei

confronti dell'art. 724 cod. pen., in relazione agli artt. 3, 8, 19 e

21 Cost., in quanto "con il mutar dei tempi si appalesava assai

interessante e meritevole d'ogni attenzione e considerazione": e

perciò sospendeva "il dibattimento", che rinviava a nuovo ruolo,

ordinando la trasmissione degli atti "agli uffici interessati";

che nessuno si è costituito od è intervenuto nel giudizio.

Considerato che il Pretore non ha ritenuto di rendere partecipe

anche questa Corte del grande interesse attribuito alla questione, di

cui nulla è dato conoscere perché l'ordinanza è silente su qualsiasi

riferimento ai fatti ed è assolutamente priva del più vago cenno di

motivazione,

che, pertanto, la questione così come proposta è assolutamente

inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 724 cod. pen., sollevata dal Pretore di

Montorio al Vomano, in relazione agli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost., con

ord. 22 luglio 1983 (n. 868/83 reg. ord.).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere