Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 261/1984 ECLI:IT:COST:1984:261 Generato dall'IA

Ordinanza 261/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 261/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

finanziamento del Servizio sanitario nazionale) promossi con ordinanze

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 261/1984 · Corte costituzionale: finanziamento del Servizio sanitario nazionale) promossi con ordinanze

Parole chiave

Generato dall'IA
indennità giornaliere di malattia sussidi per premi di cassa malati mutualità nell'assicurazione malattie tassa sul foglio di malattia suddivisione della previdenza professionale copertura dell'assicurazione malattie
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3,

della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (concernente provvedimenti per il

finanziamento del Servizio sanitario nazionale) promossi con ordinanze

emesse dai Pretori di Verona il 12 novembre 1982, di Orvieto il 29

novembre 1982 (n. 2 ord.), di Como il 30 novembre 1982, iscritte

rispettivamente al n. 939 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 1, 2 e

89 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 149, 156, 163 e 184 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Calogero Carderaro e dell'INPS

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), della legge 29

febbraio 1980, n. 33 (concernente provvedimenti per il finanziamento

del Servizio Sanitario nazionale), nella parte in cui si impone il

pagamento dei contributi sociali di malattia anche ai liberi

professionisti già titolari di trattamento pensionistico per essere

stati dipendenti di enti pubblici ovvero per essere legati ad enti

pubblici da un rapporto di impiego in atto, questione sollevata dai

Pretori di Verona, Orvieto e Como in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e

53 della Costituzione.

Considerato che successivamente alla pronunzia delle ordinanze è

entrato in vigore l'art. 14 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463,

convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha dato una

interpretazione autentica della norma impugnata nel senso auspicato

dalle ordinanze di rimessione, sicché si rende necessario un nuovo

esame della rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus perché

procedano a nuovo esame della rilevanza della questione sollevata con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere