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Ordinanza 259/1984 ECLI:IT:COST:1984:259 Generato dall'IA

Ordinanza 259/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 259/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'intera legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di

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Ordinanza 259/1984 · Corte costituzionale: 392 (disciplina delle locazioni di

Parole chiave

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diritti del conduttore regolamentazione degli affitti legge sugli alloggi locazione abitativa contratto di amministrazione d'immobili protezione del conduttore contro le disdette
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 27

luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

promossi con due ordinanze emesse il 19 e 21 febbraio 1983 dal Giudice

conciliatore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Di Chio

Filomena contro Di Carlo Renato e Bozzo Francesco contro Marziale

Linda, iscritte ai nn. 331 e 332 del registro ordinanze 1983 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno

1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Giudice conciliatore di Roma con le ordinanze in

epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'intera legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di

immobili urbani) e di tutte le sue principali prescrizioni, in

riferimento agli artt. 3, 41 e 47 della Costituzione.

Considerato che le ordinanze non contengono alcuna motivazione

sulla rilevanza delle varie questioni prospettate;

che in tal modo peraltro non si è ottemperato al disposto

dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che richiede vengano

riferiti i termini e i motivi della eccezione;

che dunque tale questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'intera legge 27 luglio 1978, n. 392,

sollevate con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere