Ordinanza 258/1984 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdel registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 258/1984 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 12,
26, 28, 71 e 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1983 dal Tribunale di Venezia
nel procedimento penale a carico di Bullo Maurizio, iscritta al n. 276
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 198 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 2 febbraio 1983 dal Tribunale di Pisa nel
procedimento penale a carico di Bonvicini Marco Luca ed altro, iscritta
al n. 687 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Tribunale di Venezia e di Pisa con le ordinanze in
epigrafe hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 26, 28, 71 e
72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui tale
complesso normativo assoggetta allo stesso trattamento punitivo chi
coltivi modiche quantità di sostanze stupefacenti e chi coltivi
quantità non modiche.
Considerato che identica questione è stata dichiarata
manifestamente infondata dall'ordinanza n. 231 del 1982;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 12, 26, 28, 71 e 72 della legge 22 dicembre
1975, n. 685, sollevata dalle ordinanze in epigrafe in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere