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Ordinanza 258/1984 ECLI:IT:COST:1984:258 Generato dall'IA

Ordinanza 258/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 258/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 258/1984 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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coltivazione di canapa reati qualificati contro gli stupefacenti consumo di canapa tossicodipendenza traffico di canapa reati contro la salute pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
epigrafe hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 12,

26, 28, 71 e 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione

dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1983 dal Tribunale di Venezia

nel procedimento penale a carico di Bullo Maurizio, iscritta al n. 276

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 198 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 2 febbraio 1983 dal Tribunale di Pisa nel

procedimento penale a carico di Bonvicini Marco Luca ed altro, iscritta

al n. 687 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Venezia e di Pisa con le ordinanze in

epigrafe hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 26, 28, 71 e

72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui tale

complesso normativo assoggetta allo stesso trattamento punitivo chi

coltivi modiche quantità di sostanze stupefacenti e chi coltivi

quantità non modiche.

Considerato che identica questione è stata dichiarata

manifestamente infondata dall'ordinanza n. 231 del 1982;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 12, 26, 28, 71 e 72 della legge 22 dicembre

1975, n. 685, sollevata dalle ordinanze in epigrafe in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere