Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 244/1984 ECLI:IT:COST:1984:244 Generato dall'IA

Ordinanza 244/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 244/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 2 e 3, n. 4,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 11 della Costituzione; Ordinanza 244/1984 · Corte costituzionale: 2 e 3, n. 4,

Parole chiave

Generato dall'IA
calciatore professionista divieto di discriminazione fondata sulla cittadinanza diritto dello sport legge sugli stranieri nazionalità divieto di abbandonare un dato territorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 11 della Costituzione
all'art. 11 della Costituzione ed all'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n.

4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, come richiamati dall'art. 1

del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530 (Norme di attuazione della legge 16

febbraio 1942, n. 426 sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato

Olimpico nazionale italiano); art. 28, lett. g, del Regolamento

F.I.G.C., promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1979 dal G. I.

presso il tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di

Brunetti Gennaro, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 dell'anno

1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con ordinanza in data 9 marzo 1979 il giudice

istruttore del tribunale di Salerno ha sollevato questione di

legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 2 e 3, n. 4,

della legge 16 febbraio 1942, n. 426, come richiamati dall'art. 1,

comma secondo, del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530, in riferimento

all'art. 11 della Costituzione ed all'art. 48 del Trattato istitutivo

della Comunità Economica Europea, nella parte in cui le dette norme

fanno ricorso rispettivamente alle espressioni "sport nazionale" e

"manifestazioni sportive nazionali" e, subordinatamente, laddove le

predette due norme escluderebbero i cittadini stranieri dal diritto a

partecipare ad attività calcistica presso società nazionali;

considerato che tale impugnativa è rivolta avverso le surricordate

norme legislative unicamente al fine di proporre censura sotto il

profilo costituzionale (come risulta dall'esame del dispositivo

dell'ordinanza di rimessione) relativamente alle norme del Regolamento

organico della F.I.G.C. che da quelle sarebbero consentite;

che pertanto l'incidente di costituzionalità viene di fatto ad

essere rivolto agli artt. 16 e 28, lett. g, del Regolamento organico

della F.I.G.C.;

che trattasi di atto palesemente privo di forza di legge e che,

pertanto, in applicazione della consolidata giurisprudenza della Corte

al riguardo (v. ad es. la sentenza n. 101 del 1977) la questione deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16

febbraio 1942, n. 426, come richiamati dall'art. 1, comma secondo, del

d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530, e dell'art. 28, lett. g, del Regolamento

organico della F.I.G.C. in riferimento all'art. 11 della Costituzione

ed all'art. 48 del Trattato istitutivo della Comunità Economica

Europea sollevata con l'ordinanza in data 9 marzo 1979 dal giudice

istruttore del tribunale di Salerno e di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere