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Sentenza 235/1984 ECLI:IT:COST:1984:235 Generato dall'IA

Sentenza 235/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 235/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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diverso regime di procedibilità (lesioni lievi, procedibili d'ufficio;

Regesto Legislator

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art. 582 c.p, art. 3 Cost; Sentenza 235/1984 · Corte costituzionale: diverso regime di procedibilità (lesioni lievi, procedibili d'ufficio;

Parole chiave

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lesioni personali gravità dell'infortunio trauma alla mano accertamento dell'ammontare del danno danno differenziale abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art. 582 c.p
sul presupposto che l'art. 582 c.p.
art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 582 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1978 dal

Pretore di Varallo nel procedimento penale a carico di Zanone Gianni,

iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1983 il Giudice

relatore Alberto Malagugini;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

:

1. - Con ordinanza in data 14 aprile 1978 il Pretore di Varallo,

sul presupposto che l'art. 582 c.p. prevede due ipotesi delittuose a

diverso regime di procedibilità (lesioni lievi, procedibili d'ufficio;

lesioni lievissime, procedibili a querela) differenziate solo in base

al dato temporale della durata della malattia, sollevava questione di

legittimità costituzionale di detta norma, assumendone il contrasto

con l'art. 3 Cost.

Ad avviso del Pretore, contrasterebbe col principio di uguaglianza

sia la previsione dello stesso trattamento punitivo per comportamenti

di diversa portata oggettiva e soggettiva che diano luogo non ad eventi

diversi (essendo l'evento "sempre e solo l'alterazione anatomica e/o

funzionale") ma solo di diversa durata; sia la previsione dello stesso

regime di attivazione processuale per azioni lesive di diverso

contenuto volitivo che diano luogo ad evento (lesione) di durata

identica. Sarebbe inoltre irragionevole il prevedere che debba sempre

procedersi d'ufficio per il tentativo di lesioni personali: il che

consegue all'impossibilità di pronosticare quale sarebbe stata la

durata della malattia se l'evento si fosse realizzato, essendo tale

durata dipendente da imponderabili condizioni esterne ed estranee al

fatto (condotta e volontà) e non necessariamente collegate agli

elementi tangibili da esso rilevati, quali l'incisività dell'azione,

l'intensità del dolo, i mezzi usati.

2. - Intervenendo nel giudizio così instaurato, l'Avvocatura dello

Stato osservava che le valutazioni sul rispetto del principio di

uguaglianza vanno fatte comparando non le azioni - come pretende

l'ordinanza - ma le situazioni, e che è principio generalmente

recepito nella legislazione penale che alla maggiore gravità del danno

derivato da una determinata azione consegua una diversa e più grave

pena.

Quanto alla censura prospettata in riferimento al delitto tentato,

l'Avvocatura osservava che, data la impossibilità di riscontrare ex

ante la durata delle lesioni, non è irrazionale che "il legislatore,

nella sua discrezionalità, abbia inteso, attraverso la procedibilità

d'ufficio, affidare sempre al giudice la valutazione della condotta del

reo e della pericolosità sociale della condotta stessa, prescindendo

dalle conseguenze che non ha avuto, ma tenendo conto delle conseguenze

che avrebbe potuto avere".

:

Nell'ordinanza de qua non solo non è contenuta la specificazione

dei capi d'imputazione contestati, ma è omesso il benché minimo

riferimento idoneo ad individuare la fattispecie concreta oggetto del

giudizio.

La rilevanza della proposta questione, quindi, è solo affermata,

in modo apodittico, nel dispositivo dell'ordinanza; ma questa non

contiene in proposito alcuna motivazione, omettendo così di dar conto

degli effettivi termini di operatività della disposizione impugnata

nel giudizio a quo.

Non è stata, pertanto, osservata nel caso di specie la

prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al

giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della

questione; e di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza di

questa Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze nn. 130,

140, 257, 259, 344 del 1983, 44 e 109 del 1984), la questione deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di

motivazione sulla rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 582 c.p. sollevata in

riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Varallo con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere