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Ordinanza 229/1984 ECLI:IT:COST:1984:229 Generato dall'IA

Ordinanza 229/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 229/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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con ordinanza emessa il 16 luglio 1981 (R.O. 836/1981) ha sollevato, in

Regesto Legislator

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Ordinanza 229/1984 · Corte costituzionale: 836/1981) ha sollevato, in

Parole chiave

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imposta immobiliare imposta sugli utili immobiliari crescita in giudicato della tassazione stima fiscale immobiliare ripresa dell'imposta sul valore aggiunto imposta reale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di

valore degli immobili), modificato dall'art. 15 della legge 12 gennaio

1980, n. 2, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1981 dalla

Commissione Tribunaria di primo grado di Gorizia sul ricorso proposto

dalla Spa Bustese Industrie Riunite, iscritta al n. 836 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 122 dell'anno 1982.

Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Gorizia,

con ordinanza emessa il 16 luglio 1981 (R.O. 836/1981) ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità

costituzionale delle "norme contenute nel d.P.R. n. 643 del 1972 (artt.

6 e 15), modificato dalla legge 12 gennaio 1980, n. 2", nella parte in

cui non prevedono un adeguato meccanismo idoneo a depurare la base

imponibile dell'incremento di valore apparente dovuto alla svalutazione

monetaria;

Considerato che la questione, sollevata in una fattispecie di

accertamento dell'incremento di valore per decorso di un decennio, è

stata dichiarata non fondata, oltre che con sentenza n. 126 del 1979

per quanto concerne l'omessa previsione di un meccanismo idoneo a

depurare la base imponibile dell'incremento dovuto alla svalutazione,

anche con sentenza n. 239 del 1983 con specifico riguardo all'INVIM

decennale;

che, in particolare, il riferimento, contenuto in ordinanza,

all'art. 15 del d.P.R. n. 643 del 1972, come modificato dall'art. 1

della legge n. 2 del 1980, per quanto concerne il "regime delle

detrazioni annue", non costituisce una censura autonoma rivolta al

nuovo meccanismo introdotto dalla citata disposizione in seguito alla

sentenza di questa Corte n. 126 del 1979, essendosi il giudice a quo

limitato ad affermare che neppure con la citata disposizione "è stato

approntato dal legislatore un meccanismo adeguato per l'eliminazione

degli effetti conseguenti alla svalutazione monetaria", talché

continuerebbe a permanere una situazione analoga a quella preesistente;

che in ordinanza non vengono prospettati motivi diversi o ulteriori

rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Nonne integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale delle "norme contenute nel d.P.R. n. 643 del 1972 (artt.

6 e 15), modificato dalla legge 12 gennaio 1980, n. 2", nella parte in

cui non prevedono un adeguato meccanismo idoneo a depurare la base

imponibile dell'incremento di valore apparente dovuto alla svalutazione

monetaria, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla

Commissione tributaria di primo grado di Gorizia con ordinanza in data

16 luglio 1981 R.O. 836/1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere