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Ordinanza 22/1984 ECLI:IT:COST:1984:22 Generato dall'IA

Ordinanza 22/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 22/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali) promosso

Regesto Legislator

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Ordinanza 22/1984 · Corte costituzionale: 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali) promosso

Parole chiave

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trattenuta deduzione dal reddito imposta sugli stipendi distacco di lavoratori imposta sugli utili retribuzione del lavoro
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

30 aprile 1981 n. 178 (Estensione della norma dell'art. 119 del testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali) promosso

con ordinanza emessa il 28 aprile 1982 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra D'Alessandro Umberto ed altri,

iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia;

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della

legge 30 aprile 1981, n. 178, nella parte in cui non consente al

datore di lavoro di detrarre dalle imposte dovute anziché

dall'imponibile la retribuzione erogata ai dipendenti relativamente ai

giorni di assenza per funzioni elettorali, in riferimento agli artt.

3, 51 e 53 della Costituzione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non dà motivazione

adeguata della rilevanza della questione proposta, non contenendo alcun

cenno dei fatti oggetto del procedimento a quo;

che perciò risulta del tutto incerta l'applicabilità nel giudizio

dell'art. 2 della legge 30 aprile 1981, n. 178, anziché dell'art. 119

del T.U. 30 marzo 1957, n. 361;

che pertanto non si è ottemperato al disposto dell'art. 23 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale richiede vengano riferiti i

termini e i motivi della eccezione;

che dunque tale questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, legge 30 aprile 1981, n. 178,

sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.