Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 206/1984 ECLI:IT:COST:1984:206 Generato dall'IA

Ordinanza 206/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 206/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

riteneva il Tribunale remittente che pari illegittimità derivava anche

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 206/1984 · Corte costituzionale: riteneva il Tribunale remittente che pari illegittimità derivava anche

Parole chiave

Generato dall'IA
posizioni amministrative del funzionario rielezione di pubblici dipendenti eleggibilità responsabilità del funzionario vigilanza parlamentare divieto di esercizio della professione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e

la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) promosso con

ordinanza emessa il 7 novembre 1979 dal Tribunale di Isernia nel

procedimento civile vertente tra Iannaccone Livio e Cosenza Bruno

iscritta al n. 999 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'anno 1980.

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ord. 7 novembre 1979 il Tribunale di Isernia, nel

procedimento civile di cui in rubrica, sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15 n. 3 T.U. 16 maggio 1960 n.

570 con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.

- che, ad avviso del remittente, l'incompatibilità del detto

articolo con i menzionati principi costituzionali dipendeva

dall'equiparazione, agli effetti dell'ineleggibilità a Consigliere

comunale, della posizione degli amministratori di enti, istituti o

aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune,

a quella di coloro che dai suddetti enti ricevono stipendio o salario,

- che, peraltro, e sempre con riferimento agli stessi parametri,

riteneva il Tribunale remittente che pari illegittimità derivava anche

dalla mancata previsione che la "vigilanza" di cui parla la legge,

debba intendersi come "vigilanza istituzionale", e non come quella

nascente da rapporti speciali determinati da contratto,

- che non è intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri

né vi è stata costituzione delle parti;

Considerato, però, che frattanto è intervenuta la l. 23 aprile

1981 n. 154 che all'art. 3 n. 1 ha profondamente innovato la materia

stabilendo, quanto alla "dipendenza", che questa è rilevante

esclusivamente se il dipendente abbia "poteri di rappresentanza o di

coordinamento degli enti menzionati",

- che l'art. 12 della citata legge ne ha esteso l'applicazione ai

giudizi in corso al momento della entrata in vigore della legge e non

ancora definiti con sentenza passata in giudicato,

- che conseguentemente è opportuno che il Giudice remittente abbia

a riconsiderare la situazione alla luce delle norme sopravvenute, per

cui gli atti debbono essergli restituiti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Isernia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere