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Ordinanza 205/1984 ECLI:IT:COST:1984:205 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses unconstitutionality challenge due to subsequent law changing election eligibility rules.

Numero d'incarto Ordinanza 205/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court dismissed the unconstitutionality challenge regarding Article 10 of Law No. 122/1951 after a new law fundamentally altered election eligibility criteria. The parties argued the original ineligibility rule was unreasonable compared to current standards, but no President of the Council intervened. The Court ordered the return of files because the intervening legislation superseded the challenged provision.

Regesto Legislator

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Art. 10 l. 8 marzo 1951 n. 122; Art. 12 l. 23 aprile 1981 n. 154: When a subsequent law fundamentally modifies the legal framework regarding the subject matter of a constitutional challenge, the Court must return the case for re-examination under the new norms.

Parole chiave

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subsequent legislation constitutional challenge election eligibility return of files legal framework change iscrizione elettorale stralcio dalla lista elettorale eleggibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 10 l. 8 marzo 1951 n. 122
legittimità costituzionale dell'art. 10 l. 8 marzo 1951 n. 122 in
Art. 12 l. 23 aprile 1981 n. 154
- che l'art. 12 della stessa legge ne ha esteso l'applicabilità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della

legge 8 marzo 1951 n. 122 (Norme per la elezione dei consigli

provinciali) promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1977 dal

Tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Cappelli

Isabella e Remoli Luigi, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1977

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 dell'anno

1977;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con l'ordinanza e nel procedimento civile di cui

all'epigrafe, il Tribunale di Viterbo sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 l. 8 marzo 1951 n. 122 in

riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.,

- che, ad avviso del remittente, l'ineleggibilità a consigliere

provinciale, sancita dalla citata disposizione per i cittadini non

iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, non

corrispondeva a criteri di ragionevolezza, sia per l'evoluzione subita

dalla vita sociale sia alla stregua dello stesso ordinamento positivo

che, con recenti disposizioni, non prevede analoga limitazione per

l'eleggibilità ai consigli comunali e regionali,

- che non c'è stato intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri, né si sono costituite le Parti;

Considerato, però, che frattanto è intervenuta la l. 23 aprile

1981 n. 154 che, profondamente innovando sul punto, ha dichiarato

eleggibili gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica,

- che l'art. 12 della stessa legge ne ha esteso l'applicabilità

anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore e non

ancora definiti con sentenza passata in giudicato,

- che, pertanto, è necessario che il Tribunale remittente

riesamini la situazione alla luce della sopravvenuta normativa, per cui

occorre restituire gli atti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Viterbo.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARBLLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere