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Ordinanza 202/1984 ECLI:IT:COST:1984:202 Generato dall'IA

Ordinanza 202/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 202/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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solo di questi articoli), nella parte in cui, per le ipotesi di recesso

Regesto Legislator

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Ordinanza 202/1984 · Corte costituzionale: solo di questi articoli), nella parte in cui, per le ipotesi di recesso

Parole chiave

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conduttore di locali commerciali diritti del locatore indennità per inconvenienze protezione del conduttore contro le disdette infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori contratto di lavoro a domicilio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 69,

settimo comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina

delle locazioni di immobili urbani), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 maggio 1983 dal Pretore di Orvieto nel

procedimento civile vertente tra Cassa di Risparmio di Orvieto e

Bernardini Maria Costanza, iscritta al n. 727 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46

dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 25 marzo 1983 dal Pretore di Sciacca nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Cirafisi Saverio ed altri e

Curreri Aurelio ed altri. iscritta al n. 773 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60

dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 17 giugno 1983 dal Tribunale di Arezzo nel

procedimento civile vertente tra Giorni Giuseppe e Menci Giobatta,

iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 1 agosto 1983 dal Pretore di Cassino nel

procedimento civile vertente tra Ia Rocca Maria Pia ed altra e De

Rubeis Mosè, iscritta al n. 856 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno

1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Sciacca con ordinanza del 25 marzo

1983, il Pretore di Orvieto con ordinanza del 24 maggio 1983, il

Tribunale di Arezzo con ordinanza del 17 giugno 1983 e il Pretore di

Cassino con ordinanza del 1 agosto 1983, hanno sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 69, settimo comma, e 73 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 (chiamando in causa ora entrambi ora uno

solo di questi articoli), nella parte in cui, per le ipotesi di recesso

dai contratti di locazione di immobili adibiti ad una delle attività

indicate nell'art. 27, nn. 1 e 2, della stessa legge e soggetti a

proroga, pone a carico del locatore l'obbligo di corrispondere al

conduttore un'indennità per l'avviamento commerciale nella misura di

diciotto mensilità sulla base del canone corrente di mercato per i

locali aventi le stesse caratteristiche;

ritenuto che, stante la sostanziale identità delle censure

prospettate, i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;

considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata

con la sentenza n. 300 del 1983 e manifestamente infondata con le

ordinanze n. 35 del 1984 e n. 185 del 1984 e che nelle ordinanze di

rimessione non si trovano argomenti nuovi rispetto a quelli già

esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 69, settimo comma. e 73 della legge 27

luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere