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Ordinanza 200/1984 ECLI:IT:COST:1984:200 Generato dall'IA

Ordinanza 200/1984 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 200/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emessa il 18 marzo 1983 dal Tribunale di Rimini nel procedimento penale

Regesto Legislator

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Ordinanza 200/1984 · Corte costituzionale: emessa il 18 marzo 1983 dal Tribunale di Rimini nel procedimento penale

Parole chiave

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assistenza amministrativa fiscale procedura fiscale inchiesta per frode fiscale complicità in sottrazione d'imposta accesso agli atti del contribuente amministrazione delle finanze
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d.

16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza

emessa il 18 marzo 1983 dal Tribunale di Rimini nel procedimento penale

a carico di Bologna Silvio, iscritta al n. 406 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260

dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Rimini, con l'ordinanza in epigrafe,

ha denunciato l'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge

fallimentare), per la parte in cui "non prevede la possibilità di

intervento del fallito nelle questioni tributarie dalle quali possono

dipendere imputazioni di carattere penale" a suo carico, in riferimento

agli artt. 13 e 24 della Costituzione;

e che, nel relativo giudizio, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta

inammissibilità (o in subordine per l'infondatezza) della questione.

Considerato che, con la sentenza n. 88 del 1982, questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo

comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, "nella parte in cui prevedono

che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta, divenuto

definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali

per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia

di imposte dirette": con la conseguenza che la norma denunziata,

indipendentemente dalla richiesta pronuncia di annullamento, non si

presta più a ricevere l'applicazione ipotizzata e censurata dal

giudice a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n.

267, in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione, sollevata

dal Tribunale di Rimini, con l'ordinanza indicata in epigrafe

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere